Cassation court dismisses appeal against pension deduction, ruling solidarity contributions exceed pension calculation criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by the National Pension Fund against a lower court decision upholding a pension deduction. The appellant argued that the 'solidarity contribution' violated pension calculation principles and constitutional rights, claiming it was an unauthorized prelevation. The court dismissed these claims by affirming that such contributions are legislative prerogatives distinct from pension determination criteria, aligning with established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 Cost.; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The Court holds that solidarity contributions imposed on pensions are legislative prerogatives distinct from pension determination criteria and cannot be unilaterally established by pension funds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 489-2022 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI80021670585, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Po 25/b, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; -ricorrente - contro ANGUISSOLA DI SAN DAMIANO MASSIMO NGSMSM42H09H501N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SATOLLI, 45, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARIA SCIACCA, che lo rappresenta e difende; -controricorrenti - Ric. 2022 n. 00489 sez.
ML -ud. 04-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 2240/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con cui il Tribunale aveva accolto la domanda di Massimo Anguissola di San Damiano, volta a sentire dichiarare l’illegittimità delle trattenute sulla pensione di vecchiaia a titolo di contributo di solidarietà nel periodo dal 2010 al 2015, con restituzione della somma indebitamente trattenuta di euro 2.839,42;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le titolazioni proposte dalla stessa Cassa ricorrente: “Violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell’art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell’art. 1, comma Ric. 2022 n. 00489 sez.
ML -ud. 04-10-2022 -3- 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); violazione dell’art. 3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell’art. 38, Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ.” (primo motivo); “Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). Violazione art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera CNPADC del 27.6.2013, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod.
Proc. Civ” (secondo motivo);
2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, risultano infondati secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass.n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022; Cass. n. 6301 del 2022; alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato); si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del Ric. 2022 n. 00489 sez.
ML -ud. 04-10-2022 -4- pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”; sulla base delle considerazioni che precedono questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la “adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente” e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di Ric. 2022 n. 00489 sez.
ML -ud. 04-10-2022 -5- legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017); 3.pertanto, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento di o gni ulteriore censura; le spese sono liquidate secondo soccombenza; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contri