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Ordinanza — n. 36091/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for lack of merit regarding bankruptcy eligibility proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36091/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Epifani's appeal inadmissible because it addressed substantive issues rather than procedural grounds. Epifani argued he should be classified as a small entrepreneur based on employee numbers and tax records, while Eni contested the bankruptcy declaration. The court ruled that the appellate court correctly evaluated the evidence, noting the debtor failed to prove the insolvency requirements were not met.

Regesto Legislator

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Art. 1 legge fall.; Art. 115, 116 cod. proc. civ.: An appeal challenging a bankruptcy declaration must be admissible; if it raises substantive questions regarding the evaluation of evidence and the application of bankruptcy eligibility criteria, the court must declare it inadmissible.

Parole chiave

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bankruptcy declaration small entrepreneur status burden of proof inadmissible appeal employee count criteria procedura di fallimento chiusura dell'azienda allegato al conto economico

Disposizioni normative citate

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Art. 1 legge fall.
Rilevato che: la Corte d’appello di Bari ha respinto il reclamo di Luca Epifani, ex art. 18 legge fall., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento emessa su ricorso dell’Eni s.p.a.; Epifani propone ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16497-2021 proposto da: EPIFANI LUCA, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO DE CESARE; -ricorrente - contro ENI SPA 00896331006, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCOLO DEI GRANAI 10/A, presso lo studio dell'avvocato DANIELE COSTI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro Ric. 2021 n. 16497 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -2- CURATELA FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE EPIFANI LUCA; -intimato - avverso la sentenza n. 940/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la Corte d’appello di Bari ha respinto il reclamo di Luca Epifani, ex art. 18 legge fall., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento emessa su ricorso dell’Eni s.p.a.; Epifani propone ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1 legge fall., poiché la corte territoriale avrebbe errato nel valutare il materiale probatorio a supporto della eccepita insussistenza dei requisiti di fallibilità, non essendo vera l’affermazione in ordine al numero dei dipendenti dell’impresa nel triennio 2014- 2016 e non essendo rilevante il numero complessivo dei dipendenti per valutare le caratteristiche dimensionali; donde esso Epifani si sarebbe dovuto considerare piccolo imprenditore, in ragione del diverso e più contenuto numero delle unità lavorative annue e delle risultanze delle dichiarazioni fiscali fino alla cessazione di attività;

Eni s.p.a.ha replicato con controricorso; Ric. 2021 n. 16497 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -3- la curatela del fallimento non ha svolto difese. Considerato che: I. - il ricorso è inammissibile, essendo consegnato a profili di merito; II. - la corte d’appello ha valutato il materiale documentale giungendo alla motivata conclusione che non era stata fornita dal debitore la prova dell’insussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 della legge fall.; III. - è irrilevante quanto sostenuto dalla sentenza a proposito della ragionevole impossibilità di qualificare il reclamante come piccolo imprenditore, atteso il numero dei dipendenti riscontrato dalla relazione ex art. 33 legge fall. nel periodo sopra indicato; quel che conta è unicamente la circostanza che, secondo la corte d’appello, la documentazione prodotta, afferente agli adempimenti fiscali, non consentiva nel concreto di ricostruire in maniera precisa e completa la situazione patrimoniale e reddituale dell’impresa, anche in considerazione dell’omessa tenuta dei registri contabili; da qui l’inadempimento dell’onere della prova gravante sul debitore per evitare il fallimento;

IV. -si tratta di una valutazione in fatto, immune – per questa essenziale parte - da errori e non sindacata sul versante della motivazione; V. – le spese sostenute dall’Eni seguono la soccombenza. p.q.m. Ric. 2021 n. 16497 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida, quanto alla parte costituita, in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr