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Ordinanza — n. 36088/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal arguing annual bankruptcy term starts only after formal registry cancellation, not filing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36088/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by a liquidated company against a bankruptcy declaration. The appellant argued that filing a final balance sheet proved inactivity, making the company non-bankruptable regardless of formal registry status. The court held that the annual term for bankruptcy proceedings strictly begins only upon the formal entry of a cancellation decree in the commercial registry, not the filing date of the balance sheet.

Regesto Legislator

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Art. 10 legge fall.; Art. 2490 cod. civ.: The annual term for bankruptcy declaration against a company in liquidation commences exclusively from the date of formal cancellation in the commercial registry, not from the filing of the final balance sheet.

Parole chiave

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bankruptcy declaration liquidation company commercial registry annual term formal cancellation final balance sheet non-bankruptability impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 10 legge fall.
-il motivo è manifestamente infondato; questa Corte ha già chiarito che il termine annuale, previsto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, anche nell'ipotesi della società cancellata d'ufficio ai sensi dell'art.
Art. 2490 cod. civ.
- con l’unico motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2490 cod. civ. in combinato con l’art.
Art. 2495 cod. civ.
11-11-2022 -4- cancellazione segue la diversa previsione dell’art. 2495 cod. civ.; V.
Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2490 cod. civ
- con l’unico motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2490 cod. civ.
art. 2495 cod. civ
11-11-2022 -4- cancellazione segue la diversa previsione dell’art. 2495 cod. civ.; V.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 n. 5655-12
Cass. n. 10105-14
rileva sempre e solo il dato formale della data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, e non invece, nei confronti dei terzi, il diverso momento sia stata presentata la relativa domanda (Cass. n. 10105-14 e moltissime altre); IV.
Cass. n. 33349 del 2018
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3598-2021 proposto da: TRA-ME SRL IN LIQUIDAZIONE , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI BENEDETTO, rappresentata e difesa dall'avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI; -ricorrente- contro CONTEDUCA CATERINA, PASCALE GIOVANNI, PASCALE ANNA RITA, PASCALE VITTORIO, PASCALE GIANFRANCO (DEL 1970), PASCALE GIANFRANCO (DEL 1979), ROMANAZZI CARLO; -intimati - avverso la sentenza n. 1792/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/10/2020;

Ric. 2021 n. 03598 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la Tra.me. s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bari che ne ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; deduce un unico motivo; la curatela del fallimento e i creditori istanti non hanno svolto difese. Considerato che: I. - con l’unico motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2490 cod. civ. in combinato con l’art. 1 legge fall., assumendo di aver depositato al registro delle imprese, in data 16-10-2014, il bilancio finale di liquidazione al 31-12-2013; sostiene che ciò si sarebbe dovuto ritenere sufficiente a comprovare l’inattività della società siccome protratta non oltre l’ultimo triennio prima della dichiarazione di fallimento (avvenuta nel 2019), così da comportare la non fallibilità a prescindere dalla formale permanenza della iscrizione nel registro delle imprese;

II. -il motivo è manifestamente infondato; questa Corte ha già chiarito che il termine annuale, previsto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, anche nell'ipotesi della società cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 cod. Ric. 2021 n. 03598 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -3- civ., decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione (per tutte Cass. Sez. 1 n. 5655-12); ciò sta a significare che la norma – volta che vengono in questione i diritti dei terzi - comunque richiede che vi sia un provvedimento di cancellazione regolarmente iscritto per potersi discorrere di decorrenza del termine annuale citato;

III. - il principio è d’altronde coerente con quanto da sempre si insegna a proposito dell’art. 10 legge fall. in ipotesi di società, come la Tra.me, in liquidazione; ai fini dell'art. 10 legge fall. rileva sempre e solo il dato formale della data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, e non invece, nei confronti dei terzi, il diverso momento sia stata presentata la relativa domanda (Cass. n. 10105-14 e moltissime altre); IV. – è inconsistente il riferimento all’art. 2490, ult. comma, cod. civ., dal momento che codesta norma attiene ai casi di reiterato mancato deposito dei bilanci annuali di liquidazione, sicché non può essere evocata ove vi sia stato – come la stessa ricorrente assume –il deposito del bilancio finale; la ratio della previsione riflette l’interesse pubblico a eliminare dai traffici giuridici le società che, già in liquidazione, omettano di depositare reiteratamente il bilancio annuale, così da doversi considerare presuntivamente estinte in quanto inerti; in ipotesi, invece, di avvenuto deposito del bilancio finale, la società non è inerte e la Ric. 2021 n. 03598 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -4- cancellazione segue la diversa previsione dell’art. 2495 cod. civ.; V. - egualmente inconsistente è il riferimento alla decisione di questa Corte n. 33349 del 20 18, la quale attiene invero al diverso caso dell’imprenditore individuale (“ottenuta la cancellazione dal registro delle imprese, l'imprenditore individuale può essere dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge fall., fino a quando non sia decorso un anno dal suo completo e assoluto ritiro dall'attività economica, che non può dirsi ancora realizzato quando siano state poste in essere operazioni anche di tipo meramente liquidatorio, purché tali da rivelarsi come manifestazioni della detta attività”) ; in definitiva quindi, anche a integrazione della motivazione della corte d’appello, ciò che davvero conta è che la società era (ed è) in liquidazione e alla fase liquidatoria non risulta, in base alla sentenza, che sia mai seguito un formale provvedimento di cancellazione. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo