Cassation court dismisses appeal against bankruptcy extension to hidden partner based on criminal conviction evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to extend bankruptcy to Antonio Nucera as a hidden partner. The appellant argued that prior proceedings lacked sufficient proof of his involvement, specifically citing the absence of asset contributions or executive acts. However, the appellate court correctly relied on the criminal conviction for mafia-style association and waste trafficking, where intercepted conversations confirmed Nucera's sole ownership and control of the business.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 147 legge fallimentare; Art. 2460 c.c.: The extension of bankruptcy to a hidden partner is admissible when proven by criminal proceedings establishing the partner's exclusive ownership and control, rendering a cassation appeal on the merits inadmissible.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17713-2020 proposto da: NUCERA ANTONIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO CUNEO; -ricorrente - contro FALLIMENTO AUTOTRASPORTI NUCERA DI NUCERA FRANCESCO C. SNC , soci illimitatamente responsabili PINASCO IVANA, NUCERA FRANCESCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIAN PAOLO PERRA; -controricorrenti - Ric. 2020 n. 17713 sez.
M1 -ud. 11-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 31/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Antonio Nucera è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Genova in estensione del fallimento della Autotrasporti Nucera di Nucera Francesco c. s.n.c., quale socio occulto illimitatamente responsabile; la sua posizione di socio occulto è stata dedotta dallerisultanze di un procedimento penale per reati in materia di rifiuti; il reclamo del Nucera è stato a sua volta respinto dalla Corte d’appello di Genova con sentenza in data 6-3-2020, avverso la quale è ora proposto ricorso per cassazione in unico motivo; la curatela ha replicato con controricorso; il creditore istante non ha svolto difese.
Considerato che: I. - con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 147 legge fall. sul rilievo che nelle anteriori fasi non sarebbe emersa la prova degli elementi necessari all’estensione del fallimento; in particolare assume che le prove menzionate dalla sentenza non sarebbero state idonee a desumere l’affectio societatis, non essendo stato infine Ric. 2020 n. 17713 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -3- dimostrato alcun conferimento di beni in società, alcun atto esecutivo di prestazioni d’opera continuativa, alcun atto direttivo dell’attività aziendale; quando invece le emergenze istruttorie, e in particolare le trascrizione di intercettazioni, si sarebbero dovute intendere come dimostrative dell’essere il fratello Francesco Nucera l’unico proprietario dell’azienda;
II. -il ricorso è inammissibile; la corte d’appello ha evidenziato gli elementi di prova in forza dei quali inferire la posizione del reclamante quale socio occulto illimitatamente responsabile della società fallita; tali elementi erano tratti dall’esito di un procedimento penale per associazione a delinquere di stampo mafioso e reati a essa collegati, in particolare afferenti a traffico di rifiuti; il procedimento ha portato infine alla condanna del Nucera; III. - nell’esporre il suo ragionamento la corte territoriale ha esaminato anche e proprio le intercettazioni menzionate nel ricorso, giungendo a conclusione opposta a quella affermata dal ricorrente, e cioè che proprio il tenore dell’intercettazione dei colloqui col fratello aveva confermato la posizione dell’attuale ricorrente nella società quale socio occulto; si tratta, com’è evidente, di una valutazione di pieno merito, della quale si intende sollecitare una revisione critica inammissibile in questa sede. p.q.m.
Ric. 2020 n. 17713 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib