Cassation court allows appeal against bankruptcy judgment dismissal due to late notification timing under Art. 140 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's dismissal of the appeal, ruling the bankruptcy judgment was improperly notified. The lower court had declared the appeal time-barred because the legal representative was unreachable, yet the appeal was filed only after the statutory ten-day period following the postal recommendation. The court held that Article 140 of the Civil Procedure Code, as amended by Constitutional Court Decision No. 3/2010, requires the notification to be deemed effective only upon receipt of the recommendation or after ten days, not merely upon its mailing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140 cod. proc. civ.; C. cost. n. 3/2010: Notification of a bankruptcy judgment under Art. 140 is perfected only upon receipt of the postal recommendation or after the lapse of ten days from its mailing, not at the moment of dispatch.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17394-2020 proposto da: ENERGY FLOWERS SOC. AGRICOLA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO GINESI, IACOPO CASINI ROPA; -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTARE ENERGY FLOWERS SOC. AGRICOLA SRL, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato MARCO MORETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO COPPARI; -controricorrente- Ric. 2020 n. 17394 sez.
M1 -ud. 11-11-2022 -2- contro CIAVATTINI CIPRIANO, ZAMPORLINI ALESSANDRA , PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA; -intimati - avverso la sentenza n. 283/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo della società Energy Flowers avverso la sentenza dichiarativa del fallimento; ha affermato che la sentenza era stata notificata dalla curatela a mezzo posta, alla fallita e al suo legale rappresentante, con raccomandata del 28-8-2018, nonché dalla cancelleria a quest’ultimo ai sensi dell’art.137 cod. proc. civ.; ha peraltro affermato semplicemente che il termine per impugnare, attesa l’irreperibilità del destinatario di tale seconda notificazione e la comunicazione di deposito in giacenza, aveva iniziato a decorrere dall’invio della comunicazione di deposito, e cioè dal 9-9-2019, mentre il reclamo era stato proposto telematicamente il 15-10-2019;
Ric. 2020 n. 17394 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -3- la società ha proposto ricorso per cassazione dolendosi (i) della violazione o falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., del travisamento dei fatti e dell’omesso esame di un fatto decisivo, nonché (ii) della violazione o falsa applicazione degli artt. 149 cod. proc. civ. e 8 della l. n. 890 del 1982; la curatela ha replicato con controricorso. Considerato che: I. - la sentenza ha fatto riferimento a una notificazione eseguita su istanza della cancelleria dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 137 cod. proc. civ.; ha quindi indicato il fondamento della notificazione nella “irreperibilità” del legale rappresentante della società al domicilio noto;
II. - il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto nei luoghi in cui egli abita o svolge la propria attività legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139; ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il destinatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito e della spedizione della raccomandata (v.
Cass. n. 6804- 21, Cass. n. 2919-07); Ric. 2020 n. 17394 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -4- III. - tuttavia le notifiche ex art. 140 presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8 della l. n. 890 del 1982; difatti, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140, all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale (v.
Cass. n. 6089-20); ove ciò non sia, la notifica spedizione decorsi dieci giorni; IV. - trattandosi di notifica della sentenza di fallimento ex art. 140 cod. proc. civ. (come dice la stessa curatela nel controricorso), la corte d’appello avrebbe dovuto tener conto della declaratoria di incostituzionalità della norma, e in applicazione della citata C. cost. n. 3 del 2010, ritenere per fezionata la notifica non al momento di mera spedizione della raccomandata informativa (9-9-2019), ma alla data del ricevimento della stessa o comunque in quella corrispondente al decorso di dieci giorni dalla relativa spedizione (19-9-2019);
V. – in ques to senso il ricorso è manifestamente fondato; Ric. 2020 n. 17394 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -5- l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame; la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza