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Ordinanza — n. 36085/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax appeal null due to failure to summon necessary co-litigants for IRAP and VAT proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36085/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the entire tax litigation null and void because the lower courts failed to summon necessary co-litigants (shareholders) for the IRAP and VAT assessments. The administrative authority argued that the company alone should have been tried, but the Court ruled that joint liability for these taxes creates a necessary joinder of parties. Consequently, the judgment was annulled and the case remanded to a different tribunal composition to ensure all affected shareholders were heard.

Regesto Legislator

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Art. 14 d. Lgs. n. 546/1992; The failure to integrate the contradictory proceedings with necessary co-litigants renders the judgment absolutely null when joint liability for taxes like IRAP and VAT based on common elements requires simultaneous process.

Parole chiave

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necessary joinder of parties nullity of judgment IRAP tax liability VAT joint assessment litisconsortium required remand for integration shareholder liability indagine fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d. Lgs. n. 546/1992
Oggetto: violazione art. 14 d.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16730 del 25/06/2018
546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'uff icio - in ogni stato e grado del processo» (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza della S.C.
Cass. n. 27603 del 30/10/2018
è pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass.
Cass. n. 1472 del 22/01/2018
27603 del 30/10/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass.
Cass. n. 26648 del 10/11/2017
1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass.
Cass. n. 15566 del 27/07/2016
26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass.
Cass. n. 7789 del 20/04/2016
15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016;
Cass. n. 25300 del 28/11/2014
Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr.
Cass. n. 9527 del 11/05/2016
Cass. n. 9527 del 11/05/2016); 2.2.
Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017
il litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA (si veda l'epigrafe della sentenza impugnata): da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass.
Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012
13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass.
Cass. n. 29128 del 13/11/2018
10145 del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass.
Cass. n. 19599 del 24/07/2018
29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018;
Cass. n. 13767 del 31/07/2012
Cass. n. 6303 del 14/03/2018
Cass. n. 21340 del 21/10/2015
Cass. n. 21340 del 21/10/2015; Cass.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 13212/2021 proposto da L. PUGLISI di ADRIANA PUGLISI c. s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché socia, Puglisi Adriana, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Nicola Todaro (PEC: avv.nicola.todaro@pec.it) e dall’avv. Salvatore Catania (PEC: avvscatania@pec.giuffre.it) –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

Oggetto: violazione art. 14 d. Lgs. n. 546/92 Cons. Est. Roberto Succio - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina n. 2276 / 2020/02 depositata in data 24/04/2020,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la società ricorrente impugnava l’avviso di accertamento notificatole per IRAP e IVA 2003 con il quale a seguito di indagini finanziarie si richiedevano i conseguenti maggiori tributi, in uno con interessi e sanzioni di legge; - la CTP accogli eva il ricorso; - l’Amministrazione Finanziaria impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR accoglieva il gravame e confermava la legittimità dell’atto impugnato; - ricorre con atto affidato a due motivi la società contribuente; resiste l’Amministrazione Finanziaria con controricorso;

Considerato che: - preliminarmente la Corte osserva che, come narrato a pag. 2 del ricorso, a seguito dell’avviso di accertamento notificato alla società ricorrente sono stati notificati ai soci Puglisi Adriana, Calzavara Alessandro, Calzavara Alessio i conseguenti avvisi di accertamento per IRPEF, interessi e sanzioni dovute da costoro ex art. 5 TUIR; - ebbene, tali soggetti non risultano esser stati parti del processo nei gradi di merito; - orbene, è noto che «l'unitarie tà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso Cons. Est.

Roberto Succio proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'uff icio - in ogni stato e grado del processo» (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza della S.C. è pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016;

Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016); 2.2. il litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA (si veda l'epigrafe della sentenza impugnata): da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018;

Cass. n. 13767 del 31/07/2012); dall'altro, se è vero che in tema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, è altrettanto vero che allorquando l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l'IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303 del 14/03/2018;

Cass. n. 21340 del 21/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015); 2.3. la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico Cons. Est. Roberto Succio contesto (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunione sanante in appello (Cass. n. 3789 del 15/02/2018), ma non in sede di legittimità (Cass. n. 13595 del 30/05/2017); - nel presente caso la CTR, non disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci ha pertanto, disatteso il consolidato orientamento della Corte, con conseguente nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, anche questa intervenuta nei soli confronti della società ricorrente; - in conclusione, pronunciando sul ricorso, va rilevata d’ufficio e dichiarata la nullità dell’intero giudizio, delle sentenze di primo e secondo grado, con conseguente rinvio al giudice di prime cure, in diversa composizione, perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi e alla liquidazione delle spese dell’interogiudizio; p.q.m. pronunciando sul ricorso dichiara dichiarata la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in diversa composi