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Ordinanza — n. 36084/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal null due to lack of necessary joinder of partners in partnership firm proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36084/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal null and void because the partners of the partnership firm were not parties to the proceedings. The court found that the necessary joinder of these partners was mandatory under Article 14 of D.Lgs. 546/1992 when the tax authority assessed both the partnership and the individual partners simultaneously. Consequently, the entire judgment was quashed and the case remitted to the lower court to correct this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 14 d. Lgs. n. 546/1992; The failure to integrate the necessary joinder of partners in a tax assessment proceeding against a partnership firm renders the entire judgment null and void.

Parole chiave

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necessary joinder of parties partnership firm tax assessment nullity of judgment litisconsortio necessario procedural defect in tax law ripresa dell'imposta sul valore aggiunto impugnazione di decisioni amministrative sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d. Lgs. n. 546/1992
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente - Oggetto: violazione art. 14 d.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16730 del 25/06/2018
546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo» (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza della S.C.
Cass. n. 27603 del 30/10/2018
è pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass.
Cass. n. 1472 del 22/01/2018
27603 del 30/10/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass.
Cass. n. 26648 del 10/11/2017
1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass.
Cass. n. 15566 del 27/07/2016
26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass.
Cass. n. 7789 del 20/04/2016
15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass.
Cass. n. 25300 del 28/11/2014
7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr.
Cass. n. 9527 del 11/05/2016
Cass. n. 9527 del 11/05/2016); 2.2.
Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017
il litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA (si veda l'epigrafe della sentenza impugnata): da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass.
Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012
13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass.
Cass. n. 29128 del 13/11/2018
10145 del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass.
Cass. n. 19599 del 24/07/2018
29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018; Cass.
Cass. n. 13767 del 31/07/2012
19599 del 24/07/2018; Cass. n. 13767 del 31/07/2012); dall'altro, se è vero che in tema di IVA non si pone un problema di Cons.
Cass. n. 6303 del 14/03/2018
Cass. n. 21340 del 21/10/2015
Cass. n. 21340 del 21/10/2015; Cass.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 13391/2021 proposto da ALBATROS s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Santi Pappalardo (PEC: santipappalardo@pec.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente - Oggetto: violazione art. 14 d.

Lgs. n. 546 /92 Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 6094/13/20 depositata in data 05/11/2020,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la società ricorrente impugnava l’avviso di accertamento notificatole per IRAP e IVA 2002 con il quale si richiedevano i conseguenti maggiori tributi, in uno con interessi e sanzioni di legge; - la CTP accoglieva il ricorso; - l’Amministrazione Finanziaria impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR accoglieva il gravame e confermava la legittimità dell’atto impugnato; - ricorre la società contribuente con atto affid ato a un solo motivo e illustrato da memoria; resiste l’Amministrazione Finanziaria con controricorso;

Considerato che: - preliminarmente la Corte osserva che dalla sentenza impugna si evince come la ricorrente società ALBATROS s.r.l., all’epoca della notifica dell’avviso di accertamento, avesse in realtà la diversa veste di s.n.c.; - tanto si nota sia dall’epigrafe della sentenza della CTR (che la indica come ALBATROS DI AMENDOLA ALFONSO c. s.n.c.), sia dal testo della motivazione della medesima pronuncia, che la descrive ancora come s.n.c., sia dal ricorso per cassazione (che la qualifica come “già ALBATROS DI AMENDOLA ALFONSO C. SNC”), sia infine dal controricorso dell’Agenzia delle Entrate che contiene analoga indicazione e ulteriormente dà conto di come a seguito dell’accertamento societario sia stato Cons. Est.

Roberto Succio accertato anche un “reddito di impresa di € 55.952,00, ai fini IRPEF, da imputare ai singoli soci…” (pag. 2 del controricorso per cassazione); - ebbene, tali soggetti – i soci della s.n.c. ora s.r.l. ricorren te - non risultano esser stati parti del processo nei gradi di merito; - è noto che «l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo» (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza della S.C. è pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr.

Cass. n. 9527 del 11/05/2016); 2.2. il litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA (si veda l'epigrafe della sentenza impugnata): da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018; Cass. n. 13767 del 31/07/2012); dall'altro, se è vero che in tema di IVA non si pone un problema di Cons. Est. Roberto Succio litisconsorzio, è altrettanto vero che allorquando l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l'IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303 del 14/03/2018;

Cass. n. 21340 del 21/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015); 2.3. la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunione sanante in appello (Cass. n. 3789 del 15/02/2018), ma non in sede di legittimità (Cass. n. 13595 del 30/05/2017); - nel presente caso la CTR, non disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci ha pertanto, disatteso il consolidato orientamento della Corte, con conseguente nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, anche questa intervenuta nei soli confronti della società ricorrente; - in conclusione, pronunciando sul ricorso, va rilevata d’ufficio e dichiarata la nullità dell’intero giudizio, delle sentenze di primo e secondo grado, con conseguente rinvio al giudice di prime cure, in diversa composizione, perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi e alla liquidazione delle spese dell’interogiudizio; p.q.m.

Cons. Est. Roberto Succio pronunciando sul ricorso dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in divers