Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36083/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court decision due to apparent lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36083/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had dismissed the taxpayer's challenge to an VAT assessment. The taxpayer argued the second-instance court failed to provide adequate reasoning by merely citing another decision without analyzing the specific appeal grounds. The court ruled that the second-instance judgment was motivated only apparently, as it did not critically evaluate the appellant's arguments or identify the cited precedent, violating constitutional requirements for judicial reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111, comma 6 Cost.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The appeal is admissible when the second-instance judgment is motivated only apparently, failing to critically evaluate the appeal grounds or identify the cited precedent, thereby violating the constitutional minimum of reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of reasoning tax appeal procedure judicial motivation requirements Cassation review standards VAT assessment dispute tassazione dell'IVA nozione di doppia imposizione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111, comma 6 Cost.
Considerato che: - l’unica censura dedotta si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
6 Cost., art. 132 c.p.c., art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.
Art. 1, comma 2, n. 4 d. Lgs. n. 546/1992
Considerato che: - l’unica censura dedotta si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
27112 del 25/10/2018) in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art.
art. 132 c.p
6 Cost., art. 132 c.p.c., art.
art. 118 disp. att. c.p
132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez.1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022
Cass. Sez.L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 13964/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro GIANNI’ RAFFAELE rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. Giuseppa Micieli (PEC: giuseppe.micieli@avvragusa.legalmail.it) - controricorrente - Oggetto: sentenza – motivazione apparente Cons. Est.

Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 2643/05/21 depositata in data 18/03/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - Giannì Raffaele impugnava l’avviso di contestazione notificatogli per IVA 2008; - la CTP accoglieva il ricorso; - l’Amministrazione Finanziaria impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR respingeva il gravame confermando la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste il contribuente con controricorso illustrato da memoria;

Considerato che: - l’unica censura dedotta si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c. 6 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. nonché art. 1 c. 2, 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR motivato la propria decisione genericamente richiamando altra sentenza della medesima CTR, senza neppure indicarne gli estremi e senza aggiungere nulla a tale apodittica affermazione, non operando alcuna autonoma e critica valutazione dei motivi di appello dell’Ufficio, del tutto trascurati; - il motivo è fondato; - invero, la CTR non ha minimamente reso manifeste le ragioni che l’hanno condotta a decisione, illustrando l’iter-logico giuridico che ne ha sorretto le valutazioni in fatto e in diritto; come la giurisprudenza di questa Corte costantemente insegna (tra molte, Cass.

Sez.1, Ord inanza n. 7090 del 03/03/2022) in Cons. Est. Roberto Succio seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - ebbene, nel presente caso la CTR si l imita a rilevare che “per detto anno, in data odierna, risulta, da questa Commissione d’appello, confermata (per inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate) la sentenza della CTP di Ragusa che aveva accolto in parte il ricorso relativo all’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per la determinazione dell’imponibile evaso, conseguentemente il presente giudizio di appello deve essere rigettato”; - in disparte l’oscura formulazione linguistica stessa della motivazione, che non contiene altro, ricorda il Collegio che lamotivazione per "relationem" della sentenza di appello è legittima quando il giudice di secondo grado, pur richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali dellamotivazione della sentenza di primo gra do, o come in questo caso di altra pronuncia, si faccia comunque carico di confutare le censure contro di essa formulate con il gravame, essendo immune da critiche il modo di dar conto della soluzione adottata ove l'iter argomentativo risulti corretto.

Pertanto, il Cons. Est. Roberto Succio fatto che il giudice di appello abbia richiamato e fatto propria lamotivazione di altra sentenza della medesima CTR non è di per sé sufficiente per la cassazione della sentenza di secondo grado, tale conclusione giustificandosi solo se, anche integrando la parte motiva delle due sentenze, il procedimento logico risultante nonappaia adeguato a sorreggere la decisione; - orbene, nel presente caso tali affermazioni della CTR sopra riportate sono con tutta evidenza del tutto apodittiche, non fondandosi su alcuna illustrazione analitica dei motivi di appello e delle difese dell’appellato, né mostrando esse di essersi il giudice dell’appello confrontato con le ragioni della sentenza impugnata, il cui rimando è meramente assertivo e non consente di evincere né l’iter logico-giuridico seguito per addivenire a decisione né le ragioni in forza delle quali il giudice dell’appello ha fatto proprie, valutandole, le conclusioni della CTP; - neppure, risulta identificata la pronuncia alla quale si fa rimando, quale antecedente logico e giuridico della decisione impugnata; nondimeno ne sono esplicati i contenuti limitandosi qui la CTR a riferire che la pronuncia così confermata, resa peraltro dalla CTP, aveva “accolto in parte” il ricorso del contribuente, senza neppure indicare nemmeno sommariamente a cosa si riferiva tale parziale accoglimento per dar conto della connessione di tale circostanza con il presente giudizio; - come questa Corte costantemente insegna (tra molte, Cass.

Sez.L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018) in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamotivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "perrelationem" alla sentenza di primo grado, Cons. Est. Roberto Succio o ad altra pronuncia, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame; - conseguentemente, il ricorso è accolto; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’a ppello per nuovo esame del merito; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa