Tax appeal dismissed for new exception regarding signature defect not raised in original filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision to uphold the taxpayer's appeal against a tax assessment notice. The taxpayer argued the notice was void because the signing official lacked proper qualification, an exception not raised in the initial filing. The court held that such defects must be raised as specific grounds of appeal and cannot be introduced for the first time in the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57 comma 2 d.Lgs. n. 546/1992; Art. 42 comma 3 D.P.R. n. 600/1973: In tax litigation, defects of the tax act not raised in the original appeal cannot be considered new exceptions in the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 23940/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro ARTIBANI EGIDIO LEONE; - intimato - Oggetto: delega di firma – eccezione in appello Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 281/01/2020, depositata in data 21/01/2020, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - Artibani Egidio Leone impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per IRPEF 2009 con il quale a seguito di indagini finanziarie si richiedevano i conseguenti maggiori tributi, in uno con interessi e sanzioni di legge; - la CTP rigettava il ricorso; - il contribuente impugnava la ridetta pronuncia; - la CTR accoglieva il gravame ritenendo nullo l’atto impugnato in quanto l’Ufficio non aveva prodotto né esibito la delega al funzionario firmatario del medesimo; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il contribuente è rimasto intimato;
Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione deduce la violazione dell’ art. 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. punto 3 per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’eccezione relativa al difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento impugnato non fosse da considerarsi “nuova” nel senso stabilito dalla legge processuale; - il motivo è fondato; - questa Corte ha statuito in varie occasioni come (tra molte, vedasi Cass.
Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 15769 del 23/06/2017 ) in tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello, attesa la particolare natura del giudizio, non può decidere la controversia sulla base di un'eccezionein senso stretto (nella specie, relativa alla mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore dell'atto Cons. Est. Roberto Succio impositivo) non ritualmente dedotta con l'originario ricorso introduttivo; - s i è inoltre osservato che nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi (nella specie, per violazione dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973), opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d'ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass. n. 12313 del 2018;
Cass. 24747 del 2021); - nel ritenere quindi mera difesa l’eccezione in parola, la CTR ha effettivamente violato il divieto sancito dall'art. 57, comma 2, d. Lgs. n. 546 del 1992; - pertanto, il ricorso merita accoglimento; - la sentenza è cassata con rinvio al giudice del gravame per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del pre