Cassation court allows tax agency appeal, ruling timely tax protest cures defective notice nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of the taxpayer's notice of assessment. The Regional Court had declared the notice void due to lack of proof regarding the recipient's familial relationship with the taxpayer. The Cassation court ruled that the timely filing of the administrative protest cured the defect in the notice's notification, thereby validating the tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156, comma 2, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: The nullity of a tax notice due to defective notification is cured by the timely filing of an administrative protest, as the notification serves only as a condition for efficacy rather than an element of the imposition act.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24283-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro RODOLFO VINDIGNI, elett.te donn.to in MODICA, alla VIA TRAPANI ROCCIOLA, n. 13/c, presso lo studio del dott. ORAZIO PUGLISI; - intimato - avverso la sentenza n. 1633/15/21 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILA, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a RODOLFO VINDIGNI un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese inerenti a redditi dominicali non dichiarati, reddito di impresa non dichiarato ed omessa dichiarazione di reddito derivante da partecipazione societaria relativamente all'anno di imposta 2009; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ragusa che, con sentenza n. 1825/2014, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 1633/15/21, depositata il 19/02/2021 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come la notifica dell'avviso di accertamento debba ritenersi nulla, per difetto di prova circa il rapporto di parentela tra il contribuente destinatario della notifica e chi ebbe a materialmente ricevere quest'ultima, con conseguente nullità dell'atto impugnato; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;
è rimasto intimato RODOLFO VINDIGNI; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138 e 139 c.p.c., nonché dell'art. 156, comma 3, c.p.c." (cfr. ricorso, p. 5), per Ric. 2021 n. 24284 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -2- avere la C.T.R. erroneamente ritenuto nullo l'avviso di accertamento per effetto della ritenuta nullità della relativa notifica (con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza esposti dal contribuente), senza dare rilievo, a prescindere dalla correttezza di essa, alla sanatoria conseguita alla proposizione, da parte del VINDIGNI, di tempestivo ricorso alla C.T.P.; che il motivo - il quale disvela un vizio di violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - è manifestamente fondato; che premesso che l'eventuale notifica dell'avviso di / accertamento a soggetto non legato da vincolo di parentela al contribuente configura un'ipotesi di nullità e non già di inesistenza della notifica medesima (cfr.
Cass., Sez. U, 20.7.2016, n. 14916. Rv. 640604-01. Da ultimo, cfr. anche Cass., Sez. 3, 8.9.2022, n. 26511), e che è incontroverso che il contribuente abbia impugnato tempestivamente proprio il suddetto avviso di accertamento, non può che trovare applicazione il consolidato principio - dìsatteso dalla C.T.R. - in virtù del quale, rappresentando la notificazione una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile - come nella specie - anche dalla tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento (Cass., Sez. 5, 21.9.2016, n. 18480, Rv. 640971-01);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la Ric. 2021 n. 24284 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -3- controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consigl