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Ordinanza — n. 36060/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax authority appeal, ruling procedural time limits apply retroactively to pre-2009 tax years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36060/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Court's decision, quashing the lower court's judgment. The Regional Tax Court had declared the tax office time-barred for tax years 2008 and 2009, arguing that the extended notification deadlines introduced in 2009 did not apply retroactively. The Supreme Court clarified that the specific procedural provisions extending these deadlines possess a procedural nature rather than a substantive one, meaning they are governed by the principle that the law in force at the time of the act applies, allowing their application to tax years preceding their enactment. Consequently, the tax office was not time-barred, and the case was remanded for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78 del 2009; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: Procedural provisions extending notification deadlines for offshore financial assets have procedural nature and apply retroactively to prior tax years under the principle that the law in force at the time of the act governs the act.

Parole chiave

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procedural nature of time limits retroactive application of tax deadlines offshore financial assets presumption tax office time bar principle of non-retroactivity arretrati d'imposta amministrazione fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78 del 2009
600 del 1973, non trovando applicazione, ratione temporis, il raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2, del d.l.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
18-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione dell'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
è rimasto intimato GIOVANNI SOLDI; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contradditl:orio; Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 14.11.2019, n. 29632
12 (Cass., Sez. 5, 14.11.2019, n. 29632, Rv.
Cass., Sez. 6-5, 26.5.2022, n. 17085
Cass., Sez. 6-5, 26.5.2022, n. 17085) - e pur sempre occorrendo che l'Ufficio fornisca la prova di tale evasione, anche avvalendosi di presunzioni semplici fondate sui Ric.
Cass., Sez. 5, 19.12.2019, n. 33893
Cass., Sez. 5, 19.12.2019, n. 33893, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24205-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro GIOVANNI SOLDI elett.te dom.to in BRESCIA, alla VIA MALTA, n. 16, presso lo studio dell'AVV. NICOLETTA ZENI; - intimato - avverso la sentenza n. 667/2021. della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, sez. st . di BRESCIA, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a GIOVANNI SOLDI tre avvisi di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. ed altro relativamente agli anni di impcista 2008- 2010, conseguenti all'omessa dichiarazione di disponibilità finanziarie su un conto corrente aperto presso una banca lussemburghese; che il contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Brescia che, previa riunione, con sentenza n. 116/2018, accolse parzialmente i ricorsi, limitatamente all'anno di imposta 2008; che tanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE quanto GIOVANNI SOLDI proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Lombardia, la quale, con sentenza n. 667/2021, depositata il 18/02/2021, rigettò il primo ed accolse il secondo osservando - per quanto in questa sede ancora rileva — come, fermo quanto rilevato dalla C.T.P. avuto riguardo all'anno di imposta 2008, anche rispetto alla ripresa relativa all'anno 2009, l'Ufficio doveva ritenersi decaduto dal potere impositivo, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non trovando applicazione, ratione temporis, il raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

è rimasto intimato GIOVANNI SOLDI; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contradditl:orio; Ric. 2021 n. 24205 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, commi 2 e 2-bis, d.l. 78/2009 e degli artt. 2727 e 2729 c.c." (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato l'Ufficio decaduto dal potere impositivo per gli anni di imposta 2008 e 2009, asseritamente non trovando applicazione, rispetto a tali annualità, il raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2-bis, cit., che il motivo è manifestamente fondato; che questa Corte ha chiarito che le previsioni di cui all'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78 del 2009 che, quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, hanno natura procedinnentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio ternpus regit actum, sicché si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 10 luglio 2009), indipendentemente dalla inapplicabilità (per effetto della sua natura sostanziale e, dunque, non retroattiva) della presunzione legale di cui al precedente comma 2 del medesimo art. 12 (Cass., Sez. 5, 14.11.2019, n. 29632, Rv. 655916-01;

Cass., Sez. 6-5, 26.5.2022, n. 17085) - e pur sempre occorrendo che l'Ufficio fornisca la prova di tale evasione, anche avvalendosi di presunzioni semplici fondate sui Ric. 2021 n. 24205 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (Cfr. Cass., Sez. 5, 19.12.2019, n. 33893, Rv. 656380-01); che tale principio è stato disatteso dalla C.T.R., la quale - come innanzi esposto - ha invece escluso tout court l'applicabilità della speciale disciplina in questione con riferimento alle annualità 2008 e 2009;

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione„ affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camer