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Ordinanza — n. 36058/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, annulling regional court decision due to functional link between company and shareholder tax assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36058/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision annulling a tax assessment notice. The Regional Court had ruled that the notice was invalid because the company it targeted was already dissolved, but the Cassation Court found a functional link between the company's and the shareholder's tax liabilities. Consequently, the annulment of the company's assessment automatically invalidated the shareholder's notice, leading to the cassation of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.; In tax proceedings regarding capital companies with narrow participation bases, the annulment of a tax assessment notice against the company due to substantive merits (such as the company's dissolution) invalidates the corresponding notice against the shareholder, as the company's assessment constitutes an indispensable prerequisite for attributing unaccounted profits to the shareholder.

Parole chiave

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tax assessment notice shareholder liability company dissolution functional link substantive merit annulment tax procedure law indispensable prerequisite imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
18-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Violazione dell'art. 132 n.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 2697 c.c
212/2000 nonché dell'art. 2697 c.c." (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 19.1.2021, n. 752
Cass., Sez. 5, 21.12.2018, n. 33278
da Cass., Sez. 5, 21.12.2018, n. 33278, Rv.
Cass., Ord. n. 14156 del 2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15974-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro MARIO FRANCO (C.F. FRNMRA55B15F125N), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso,, dall'AVV. CARMELA GENTILE, unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.LE G. MAZZINI, n. 131, presso lo studio dell'AVV. ANTONIO MORRONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2824/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, sez. st . di Lecce, depositata il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a MARIO FRANCO un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese nei confronti dello stesso relativamente all'anno di imposta 2005, conseguenti alla rideterminazione del reddito di partecipazione alla FRANCO COSTRUZIONI S.R.L.; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Brindisi che, con sentenza n. 355/2013, accolse parzialmente il ricorso; che MARIO FRANCO propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, la quale, con sentenza n. 2824/2020, depositata il 09/12/2020, accolse il gravame, annullando l'avviso di accertamento impugnato, siccome funzionalmente collegato, per stessa scelta dell'amministrazione finanziaria, all'atto impositivo (peraltro neppure allegato) emesso nei confronti della società predetta, a propria volta annullato in via definitiva dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 14156 del 2018, per essere stato emesso allorché la società medesima era già estinta; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituito con controricorso, MARIO FRANCO* n),-~e-51,k`AL che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; ff Ric. 2021 n. 15974 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "grave illogicità della motivazione. Contraddittorietà. Nullità della decisione. Violazione dell'art. 132 n. 4 cpc e 36 dlgs 546/1992" (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. dapprima affermato il principio della indipendenza tra il giudizio relativo all'avviso di accertamento nei confronti della società e quello concernente l'atto impositivo emesso nei confronti del socio, allorché il primo si concluda con una pronunzia in rito "quale la nullità di un atto impositivo emesso nei... confronti [dell'ente] quando era, già, estint[o]" e, quindi, ritenuto, al contrario, sussistente, nella specie, proprio quel nesso di dipendenza funzionale in astratto negato; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione dell'art. 42, comma 2, dpr n. 60/1973, dell'art.7 L. n. 212/2000 nonché dell'art. 2697 c.c." (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. erroneamente fatto discendere l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio, dal previo annullamento, con efficacia di giudicato, dell'atto impositivo emesso nei confronti della società, sebbene tale ultimo annullamento non sia dipeso da ragioni di merito della ripresa quanto, piuttosto, dall'esser stato quello emesso allorché l'ente era già estinto, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese; che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese - sono fondati; che è sufficiente richiamare il principio - disatteso dalla C.T.R. - per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, Ric. 2021 n. 15974 sez.

Seste civile - T - ud. 18-10-2022 -3- costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso, con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari, mentre tale carattere pregiudicante non si rinviene, al contrario, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento (quale, nella specie, l'inesistenza della notifica e l'errata intestazione dell'avviso), le quali danno luogo ad un giudicato formale e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale (Cass., Sez. 5, 19.1.2021, n. 752, Rv. 660292-01); che tale ultima è l'ipotesi verificatasi nella specie (cfr. anche l'ordinanza del 4.6.2018, n. 14156 di questa Corte), laddove la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, aveva determinato il difetto tanto della capacità processuale della FRANCO COSTRUZIONI quanto della legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore (arg. da Cass., Sez. 5, 21.12.2018, n. 33278, Rv. 652120-01); che quanto precede determina l'assorbimento del terzo motivo, con cui parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione dell'art. 42, comma 2, dpr n. 60/1973, dell'art. 7 L. n. 212/2000 sotto diverso profilo nonché degli artt. 2476 e 2697 c.c." (cfr. ricorso, p. 11), per avere la C.T.R. erroneamente esc uso che il FRANCO fosse a conoscenza degli atti prodromici all'avviso di Ric. 2021 n. 15974 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -4- accertamento notificatogli nella qualità di socio, benché lo stesso rivestisse "la carica di rappresentante legale, di liquidatore, nonché socio unico nella società Franco Costruzioni s.r.l."; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto in relazione ai primi due motivi, con assorbimento del terzo e conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. st. di Lecce, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. st. di Lecce, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.