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Ordinanza — n. 36001/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against pension deduction for solidarity contribution, upholding lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36001/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court order to return pension deductions made for a solidarity contribution. The Fund argued these deductions violated specific laws and the principle of pro-rata calculation, but the court found no new legal grounds. Relying on established precedent, the court ruled that such contributions are statutory levies outside the pension determination criteria, thus dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 2 D.Lgs. 509/1994; Art. 3 Cost.: The solidarity contribution constitutes a statutory levy outside pension determination criteria and is subject to the ordinary ten-year prescription period.

Parole chiave

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solidarity contribution pension determination statutory levy prescription period pro rata principle Cassa Nazionale constitutional review rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2 D.Lgs. n. 509/1994
i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati , secondo le titolazioni proposte dalla stessa Cassa ricorrente: “Violazione dell’art. 2, D.Lgs.
Art. 3 Cost.
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
Art. 23 Cost.
3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 Cod. Proc. Civ.
38, Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147
296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell’art.
Art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art.
Art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell’art.
Art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011
147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della Ric.
art. 380 bis c.p
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017
Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017);
Cass. n. 31527 del 2022
allo stesso modo risulta infondato il terzo mezzo di gravame, con cui si lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale, per le ragioni recentemente esposte da questa Corte all’esito di una pubblica udienza (Cass. n. 31527 del 2022; Cass.
Cass. n. 31641 del 2022
31527 del 2022; Cass. n. 31641 del 2022; Cass.
Cass. n. 31642 del 2022
31641 del 2022; Cass. n. 31642 del 2022; Cass.
Cass. n. 32812 del 2022
31642 del 2022; Cass. n. 32812 del 2022); ragioni alle quali si rinvia integralmente ai sensi dell’art.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
Corte Costituzionale n. 173/2016
Corte Costituzionale n. 178 del 2000
Ordinanza n. 22 del 2003
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1459-2022 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI80021670585, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Po 25/b, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; -ricorrente - contro GIRAUDO CARLO; -intimato - avverso la sentenza n. 270/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/07/2021; Ric. 2022 n. 01459 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità delle trattenute effettuate dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti sul trattamento pensionistico di Carlo Giraudo a titolo di contributo di solidarietà e l’ha condannata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2018 per il suddetto titolo;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la parte ricorrente ha comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati , secondo le titolazioni proposte dalla stessa Cassa ricorrente: “Violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell’art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d.

Ric. 2022 n. 01459 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- “Decreto Salva Italia”); violazione dell’art. 3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell’art. 38, Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ.” (primo motivo); “Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). Violazione art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera CNPADC del 27.6.2013, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod.

Proc. Civ.” (secondo motivo); “Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). Violazione artt. 2946 e 2948 cod. civ.; violazione art. 129, R.D.L. n. 1827(1935 ed art. 47-bis, D.P.R. n. 639/1970, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ.”;

2. il primo e secondo motivo, congiuntamente esaminabili per connessione, risultano infondati secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022; Cass. n. 6301 del 2022; alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato); si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una Ric. 2022 n. 01459 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -4- trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”; sulla base delle considerazioni che precedono questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la “adesione alla soluzione interpretativa accolta Ric. 2022 n. 01459 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -5- dall'orientamento giurisprudenziale precedente” e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017);

3. allo stesso modo risulta infondato il terzo mezzo di gravame, con cui si lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale, per le ragioni recentemente esposte da questa Corte all’esito di una pubblica udienza (Cass. n. 31527 del 2022; Cass. n. 31641 del 2022; Cass. n. 31642 del 2022; Cass. n. 32812 del 2022); ragioni alle quali si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con la conclusione che la Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi, per cui il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale;

5. pertanto, il ricorso deve essere complessivamente respinto, con assorbimento di ogni ulteriore censura; nulla per le spese non avendo svolto attività difensiva l’intimato; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della Ric. 2022 n. 01459 sez. ML -ud. 04-10-2022 -6- parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a