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Ordinanza — n. 35996/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against pension solidarity contributions, ruling they violate constitutional property rights and exceed administrative powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35996/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court ruling that denied pensioners' requests to declare solidarity contributions illegal. The applicants argued these deductions violated constitutional property rights and exceeded the administrative body's authority to set pension criteria. The court dismissed the appeal by reaffirming that such contributions constitute a prelevable asset tax reserved for the legislature, not an administrative determination of pension benefits.

Regesto Legislator

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Art. 23 Cost.; Art. 360 c.p.c.: The National Pension Fund lacks the power to establish solidarity contributions as they constitute a prelevable asset tax reserved to the legislature, violating constitutional property rights and the principle of pro rata.

Parole chiave

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solidarity contributions pension administration constitutional property rights legislative reservation pro rata principle administrative overreach prelevable assets credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 23 Cost.
04-10-2022 -4- ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principiodel pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass.
Art. 360, comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ.
38, Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ.” (primo motivo); “Violazione art.
D.Lgs. n. 509/1994
2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art.
L. n. 335/1995
3, comma 12, L. n. 335/1995, dell’art.
L. n. 296/2006
1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art.
L. n. 147/2013
D.P.R. n. 115/2002
art. 380 bis c.p
art. 118 disp. att. c.p
6301 del 2022; alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 23 Cost
04-10-2022 -4- ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principiodel pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020
23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); la sentenza n.
Cass. n. 603 del 2019
Corte Costituzionale n. 173/2016
Cass. n. 178 del 2000
Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017
Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017); 3.pertanto, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore censura; le spese sono liquidate secondo soccombenza, con attribuzione all’Avv.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30770-2021 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI80021670585, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; -ricorrente - contro CRISANTI AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO TACCHINO; -controricorrente - contro Ric. 2021 n. 30770 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -2- VERBANO LORENZO; -intimato - avverso il provvedimento n. 253/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha respinto l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso le decisioni con le quali il Tribunale aveva accolto le domande di Crisanti Agostino e Verbano Lorenzo, volte a sentire dichiarare l’illegittimità delle trattenute sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso il solo Crisanti, mentre non ha svolto attività difensiva l’altro intimato; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le titolazioni proposte dalla stessa Cassa ricorrente:

“Violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell’art. 1 comma 763, L. n. Ric. 2021 n. 30770 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d.

“Decreto Salva Italia”); violazione dell’art. 3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell’art. 38, Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ.” (primo motivo); “Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). Violazione art. 3, comma12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera CNPADC del 27.6.2013, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod.

Proc. Civ.” (secondo motivo);

2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, risultano infondati secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass.n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022; Cass. n. 6301 del 2022; alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato); si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi Ric. 2021 n. 30770 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -4- ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principiodel pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”; sulla base delle considerazioni che precedono questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la “adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente” e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di Ric. 2021 n. 30770 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -5- legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017); 3.pertanto, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore censura; le spese sono liquidate secondo soccombenza, con attribuzione all’Avv. Stefan o Tacchino procuratore del controricorrente Crisanti dichiaratosi antistatario; nulla per le spese in favore dell’altra parte intimata che non ha svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.

Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore del controricorrente in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione; nulle per le spese nei confronti dell’altra parte intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di