Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court ruled withdrawal effective without opposing party acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Inps judgment extinguished following the applicant's withdrawal. Although the opposing party did not formally accept the withdrawal, the court held that such acceptance is not required for the withdrawal to produce legal effects in cassation proceedings. Consequently, the judgment under review became final and binding, terminating the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 306 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal is effective without the opposing party's acceptance, as it automatically renders the contested judgment final and extinguishes the procedural interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32008-2021 proposto da: FICHERA CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CASELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO AIELLO; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; Ric. 2021 n. 32008 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 397/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. La Corte d'appello di Catania ha accolto l’appello dell’Inps e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di Carmelo Fichera volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione qualificata ad amianto.
2. La Corte territoriale ha individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data di presentazione della domanda all’Inail per la certificazione dell’esposizione in quanto significativa della acquisita consapevolezza della esposizione medesima ed ha dichiarato prescritto il diritto dell’appellato essendo decorso più di un decennio tra la data di presentazione della domanda all’Inail (31.10.1997), e la data del ricorso in giudizio nei confronti dell’Inps (febbraio 2008).
3. Avverso tale sentenza Carmelo Fichera ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Inps ha resistito con controricorso.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:
5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. Ric. 2021 n. 32008 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- 6. Si censura la sentenza d’appello per avere collegato la presunzione di consapevolezza del ricorrente di essere stato esposto ad amianto al momento temporale della presentazione della domanda all’Inail (1997) e non al momento in cui l’Inail ha provveduto sulla istanza, riconoscendo o meno l’esposizione qualificata (nel caso di specie, con la nota del 26.2.2008 è stata riconosciuta una esposizione qualificata per un periodo infradecennale, 1.10.1981 –31.12.1989).
7. Preliminarmente, si osserva che prima della adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte.
8. La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell'estinzione del giudizio. La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non richiede l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, (Cass. n.28675 del 2005 ) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., sez. un., n.1923 del 1990; n. 4446 del 1986 , Ord. n. 23840 del 2008);
9. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
10. Il tenore dell'atto di rinuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
11. La declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015). Ric. 2021 n. 32008 sez. ML -ud. 04-10-2022 -4-
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compe