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Ordinanza — n. 35984/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court ruled withdrawal effective without opposing party acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35984/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Inps judgment extinguished following the applicant's withdrawal. Although the opposing party did not formally accept the withdrawal, the court held that such acceptance is not required for the withdrawal to produce legal effects in cassation proceedings. Consequently, the judgment under review became final and binding, terminating the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 306 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal is effective without the opposing party's acceptance, as it automatically renders the contested judgment final and extinguishes the procedural interest.

Parole chiave

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withdrawal of appeal cassation procedure finality of judgment procedural extinction inadmissible appeal retroattività della rendita d'invalidità rilevamento tempestivo nell'assicurazione invalidità durata di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
Art. 306 c.p.c.
La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell'estinzione del giudizio.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis
La declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
art. 2935 c.c
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.
art. 306 c.p
La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell'estinzione del giudizio.
art. 390 c.p
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.28675 del 2005
Cass., sez. un., n.1923 del 1990
n.28675 del 2005 ) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., sez. un., n.1923 del 1990; n.
Cass., sez. un., n.4446 del 1986
Ord. n. 23840 del 2008
4446 del 1986 , Ord. n. 23840 del 2008);
Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; n.
Cass. n. 23175 del 2015
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Ordinanza — n. 30339/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal against Inps ruling on asbestos pension revaluation prescription defense. The court found the lower court ruled on an unpresented prescription exception. The decision voids the appellate judgment for procedural error. The court ruled the lower court erred by ruling on a prescription exception not raised by the Inps. The judgment is annulled and remanded for retrial. The court held the lower court violated procedural rules by addressing an unpresented defense. The case involves pension revaluation for asbestos exposure and prescription periods. The court found the lower court erred by ruling on an unpresented defense. The judgment is annulled and remanded for retrial. The court held the lower court violated procedural rules by addressing an unpresented defense. The case involves pension revaluation for asbestos exposure and prescription periods.
Ordinanza — n. 31973/2022 — snciv
Italian court dismisses appeal regarding asbestos exposure contribution revaluation due to statute of limitations.
Ordinanza — n. 33264/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal against INPS, ruling asbestos exposure benefit prescription starts upon knowledge, not retirement.
Ordinanza — n. 29727/2022 — snciv
Italian court dismisses appeal as claim inadmissible due to missing administrative request and prescription limits.
Ordinanza — n. 30158/2022 — snciv
Italian Court dismisses appeal on asbestos exposure claims due to procedural inadmissibility and lack of proof.

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32008-2021 proposto da: FICHERA CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CASELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO AIELLO; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; Ric. 2021 n. 32008 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 397/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Catania ha accolto l’appello dell’Inps e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di Carmelo Fichera volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione qualificata ad amianto.

2. La Corte territoriale ha individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data di presentazione della domanda all’Inail per la certificazione dell’esposizione in quanto significativa della acquisita consapevolezza della esposizione medesima ed ha dichiarato prescritto il diritto dell’appellato essendo decorso più di un decennio tra la data di presentazione della domanda all’Inail (31.10.1997), e la data del ricorso in giudizio nei confronti dell’Inps (febbraio 2008).

3. Avverso tale sentenza Carmelo Fichera ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Inps ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. Ric. 2021 n. 32008 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- 6. Si censura la sentenza d’appello per avere collegato la presunzione di consapevolezza del ricorrente di essere stato esposto ad amianto al momento temporale della presentazione della domanda all’Inail (1997) e non al momento in cui l’Inail ha provveduto sulla istanza, riconoscendo o meno l’esposizione qualificata (nel caso di specie, con la nota del 26.2.2008 è stata riconosciuta una esposizione qualificata per un periodo infradecennale, 1.10.1981 –31.12.1989).

7. Preliminarmente, si osserva che prima della adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte.

8. La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell'estinzione del giudizio. La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non richiede l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, (Cass. n.28675 del 2005 ) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., sez. un., n.1923 del 1990; n. 4446 del 1986 , Ord. n. 23840 del 2008);

9. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio.

10. Il tenore dell'atto di rinuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

11. La declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015). Ric. 2021 n. 32008 sez. ML -ud. 04-10-2022 -4-

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compe