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Ordinanza Interlocutoria — n. 35943/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to procedural nullity from incorrect service of documents to the wrong INPS office.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35943/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the procedural acts were null due to being served to the wrong INPS office. The INPS argued for the appeal's continuation, but the court found the error in the general register of addresses rendered the communication invalid. Consequently, the case was remitted to the Fourth Section for correction and retrial under the current procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 140 c.p.c.: When procedural acts are communicated to the wrong address due to errors in the general register, the acts are null, and the case must be remitted for correction before further proceedings can occur.

Parole chiave

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procedural nullity incorrect service of process general register error remittal for correction INPS domicile art. 380-bis c.p.c. inadmissible appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
13-07-2022 -2- è necessario ordinare alla cancelleria di provvedere alla correzione, su Registro generale, della indicazione del domicilio del ricorrente presst l'Avvocatura centrale dell'INPS e rinnovare gli atti nulli; le modifiche apportate all'art. 380 bis c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
d.lgs. n. 149 del 2020
art. 380-bis c.p
13-07-2022 -2- è necessario ordinare alla cancelleria di provvedere alla correzione, su Registro generale, della indicazione del domicilio del ricorrente presst l'Avvocatura centrale dell'INPS e rinnovare gli atti nulli; le modifiche apportate all'art. 380 bis c.p.c.

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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA SUI ricorso 16690-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONAI i i della PREVIDENZA SOCIAI Ai in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA CI ',SARI i 131',CCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato Il 110 IARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agl avvocati ANTONI1',TTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARI. D' 11,0ISIO EMANUELE, DE ROSE: - ricorrente i contro CA13( )N I. MONIC.\, domiciliata presso la cancelleria della CORTI 'ì DI CASSA/IONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata o difesa dall'avvocato ANTON ) \1,1-',RBA; - controricorrente avverso la sentenza n. 663/2020 della CORTE D'APPVIA,0 d I i CCI depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

D \NII C.11..\FIORL Rilevato che C( n sentenza depositata il 16 dicembre 2020, la Corte d'appello d 1.ecce, in parziale accoglitnenm dell'appello principale proposto dall'INPS e dichiarando assorbito quello incidentale proposto dall'avvocata Monica Capone , ha dichiarato la medesima Capone tenuta all'iscrizione alla Gestione Separata in relazione al solo anno 2009 ed ha ritenuto non legittima la pretesa contributiva relativa alli iscrizione della stessa Capone alla gestione separata in relazione all'attività svolta nell'anno 2010; - per la cassazione di tale pronunzia propone ricorso l'1NPS 9 affidandolo ad un unico motivo; - resiste, con controricorso assistito da memoria, Monica Capone.; - la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanzà in Camera di consiglio non partecipata.

C()NS1D[RATO che: in via prelimare, in ragione della errata registrazione nel Registro generale, per la comunicazione della proposta del relatore e del decretO di fissazione d'udienza è stato utilizzato l'ndirizzo pec dell'Avvocatural Generale dello Stato anzichè quello dell'Avvocatura centrale dell'Istituto o quello degli avvocati del ricorrente indicati in ricorso; da tale circostanza deriva la nullità degli atti del procedimento noni ritualmente comunicati al ricorrente; Ric. 2021 n. 16690 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- è necessario ordinare alla cancelleria di provvedere alla correzione, su Registro generale, della indicazione del domicilio del ricorrente presst l'Avvocatura centrale dell'INPS e rinnovare gli atti nulli; le modifiche apportate all'art. 380 bis c.p.c. dal d.lgs. n. 149 dd 202 non consentono la tempestiva trattazione del procedimento secondo li disciplina al momento vigente; non sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione nella present sede processuale;

L)u-k 1,a Corte 1iil ala cancelleria 131-A annoÉtar quale domicilio de ricorrente quello dell'Avvocatura centrale dell'Istituto; dichiara l, nullità degli atti del procedimento comunicati all'Avvocatura generM dello Stato; dispone che la causa venga rimessa alla Quarta Sezioncl della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2022 e seguito di riconvocazio