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Ordinanza Interlocutoria — n. 35942/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for new hearing due to failure to notify the counterparty of the meeting notice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35942/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a remand for a new hearing. The agency argued that the lower court violated civil code provisions regarding profit distribution presumptions for closely held companies. However, the court found a procedural defect because the meeting notice was not served on the counterparty, necessitating a restart of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 2727, 2729 c.c.; Art. 39, 40 D.P.R. 600/1973: A cassation appeal based on substantive law violations must be remanded for a new hearing if the lower court proceedings were rendered invalid due to the failure to notify the opposing party of the meeting notice.

Parole chiave

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cassation appeal procedural defect meeting notice notification failure remand for new hearing profit distribution presumption closely held company contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 39, 1st para, lett. d) D.P.R. 600/1973
Art. 40, 1st para, 2nd para D.P.R. 600/1973
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA ftXL3 cLA---*Pt sul ricorso 14683-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MASCIALINO BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBA1 ISTA VICO, 22, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO SANTACROCE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO LODOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 703/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Liguria laddove ha parzialmente accolto l'appello della contribuente avverso la pronuncia della CTP di Genova, nella sostanza ritenendo fornita la prova della mancata distribuzione (o, comunque, della mancata percezione) di utili da parte dell'accertata società di capitali a ristretta base azionaria la cui compagine era costituita dalla stessa contribuente e dal padre. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la contribuente, spiegando tempestivo controricorso.

In prossimità dell'udienza, la parte pubblica ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, richiamando precedenti di questa Corte. CONSIDERATO Con l'unico motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. e del combinato disposto di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d) e 40 primo comma, secondo capoverso, del d.P.R. n. 600/1973, nello specifico ritenendo violata la presunzione di distribuzione di utili ai soci di società di capitali a ristretta compagine. Atteso tuttavia che l'avviso dell'adunanza non è stato notificato alla controricorrente, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

PQM La Corte rinvia 'affart nuovo ruolo. Ric. 2021 n. 14683 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Così deciso in