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Ordinanza Interlocutoria — n. 35937/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands case to public hearing regarding interruption of limitation periods and amendment of claims.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35937/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by ordering a remand to a public hearing for further examination. The appellant argued that the lower court incorrectly applied civil code provisions regarding the interruption of limitation periods and the amendment of claims during litigation. The court found the legal issues too significant for a summary decision and required a full public session to address the complex factual reconstruction and procedural nuances.

Regesto Legislator

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Art. 2943, 2945, 96 cod. civ.; The court must remand proceedings to public hearing when the appeal involves complex legal reconstruction regarding limitation periods and the amendment of claims in ongoing litigation.

Parole chiave

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interruption of limitation periods amendment of claims remand to public hearing civil code provisions procedural amendment risarcimento per errore giudiziario interruzione della prescrizione impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 2943 cod. civ.
Art. 2945 cod. civ.
Art. 96, 3rd paragraph cod. proc. civ.
art. 579 cod. proc. civ
art. 2945 cod. civ
art. 380 bis cod. proc. civ
Paolo Porreca agito nella consapevolezza di esercitare un diritto prescritto omettendo anche di produrre la citazione del 1988; resistono con controricorso, corredato da memoria, Angela, Paolo e Pietro Branca, quali eredi di Vincenzo Branca; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 20/12/2019, n. 34154
Paolo Porreca 77) un verso Cass., 20/12/2019, n. 34154 e per l'altro Cass., 12/02/2021, n.
Cass., 12/02/2021, n. 3655
34154 e per l'altro Cass., 12/02/2021, n. 3655; vanno inoltre considerati i raccordi che la ricostruzione tende a implicare con il perimetro processuale inerente alle possibilità di emendare la domanda svolta in corso di lite;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA I N—t fk LO 0)\-0 R sul ricorso 14723-2021 proposto da: VELLA DANILA, quale figlia ed erede universale della madre Giuseppa Zocco, e quale figlia ed erede universale del padre Antonino Vella, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato CATIA DI CESARE, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTO REALE; - ricorrente - contro BRANCA PIETRO, BRANCA PAOLO, BRANCA ANGELA, tutti eredi legittimi dei propri genitori Branca Vincenzo, Valvo Rosaria, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato SANTINO FORESTA, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA ZIRONE; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1969/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 14723 sez. M3 - ud. 20-09-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Danila Vella, quale erede di Giuseppa Zocco e Antonino Vella, ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1969 del 2020 della Corte di appello di Catania, esponendo che: - Giuseppa Zocco nel 2011 aveva convenuto Vincenzo Branca, dante causa degli odierni controricorrenti, per la restituzione di somme corrisposte perché, quale suo prestanome, si aggiudicasse beni posti all'asta in una procedura esecutiva pendente contro la stessa, con l'accordo di ritrasferirli; - aveva esposto che Branca non aveva ritrasferito alcuni dei beni, sicché sussisteva l'indebito; - Branca si era costituito chiamando in causa Antonino Vella, marito di Zocco, sul presupposto di aver regolato con lui quanto richiestogli dalla moglie, ed aveva eccepito l'intervenuta prescrizione; - il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo l'accordo originario tra Zocco e Branca nullo per violazione del divieto di cui all'art. 579 cod. proc. civ., ma non contrario al buon costume, e la prescrizione interrotta con effetto permanente dal giudizio previamente introdotto da Zocco, nel 1988, per la restituzione di due degli immobili oggetto dell'accordo, definito con rigetto; - la Corte di appello aveva invece accolto l'eccezione di prescrizione osservando che non poteva operare l'effetto interruttivo previsto dall'art. 2945 cod. civ. in relazione al diverso giudizio avente ad oggetto non la ripetizione d'indebito ma il ritrasferimento immobiliare ovvero i correlati danni; - la stessa Corte territoriale aveva condannato la parte attrice a titolo di responsabilità processuale aggravata, affermando che la stessa aveva RG n 14723 del 2021 Cons. rel.

Paolo Porreca agito nella consapevolezza di esercitare un diritto prescritto omettendo anche di produrre la citazione del 1988; resistono con controricorso, corredato da memoria, Angela, Paolo e Pietro Branca, quali eredi di Vincenzo Branca; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nel 1988 era stata richiesta anche la condanna al risarcimento dei danni, comprensivo, quindi, innanzi tutto, delle somme originariamente corrisposte per l'acquisto dei due cespiti, e, comunque, perché si trattava dei medesimi fatti costitutivi ovvero, in ogni caso, causalmente collegati; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., poiché, premesso che la sentenza era stata redatta da un giudice ausiliario ossia figura oggetto della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza di Corte cost. n. 41 del 2021, la deducente aveva visto accogliersi la domanda in prime cure subendo la successiva impugnazione, in cui aveva sostenuto posizioni peraltro fondate come da censure infine svolte in sede di legittimità;

Rilevato che: il Collegio ritiene che il processo dev'essere rinviato alla pubblica udienza; ciò in specie tenuto conto della portata nomofilattica inerente al primo motivo, il cui sotteso ricostruttivo può ritenersi esemplificato richiamando per RG n 14723 del 2021 Cons.-rel. Paolo Porreca 77) un verso Cass., 20/12/2019, n. 34154 e per l'altro Cass., 12/02/2021, n. 3655; vanno inoltre considerati i raccordi che la ricostruzione tende a implicare con il perimetro processuale inerente alle possibilità di emendare la domanda svolta in corso di lite;

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza Roma, 2