Cassation court allows pension fund's appeal, ruling professional registration alone triggers contribution obligations regardless of income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the pension fund's appeal against the Court of Appeal of Turin, quashing the lower court's decision. The fund argued that professional registration alone should trigger contribution obligations, while the lower court had required proof of continuous professional exercise and income. The court ruled that registration in the professional register is sufficient for mandatory contributions, making the lack of income or other activities irrelevant to the obligation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, cc. 32 e 33 della legge delega 537/1993; Art. 5 dello Statuto della Cassa: l'iscrizione all'albo professionale costituisce condizione sufficiente per l'obbligo di contribuzione previdenziale, rendendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio o la mancata produzione di reddito.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22841-2021 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VI i I ORIO EMANUELE 11 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro CAREGNATO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D'ORO 206, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA MERCATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CORICA; - controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 48/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 22841 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n. 46 - R.G. 22841/2021 — CASSA GEOMETRI C/ CAREGNATO ALESSANDRO La corte d'appello di Torino, con sentenza del 10 marzo 2021, ha respinto l'appello proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti contro Caregnato Alessandro e confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente alla CIPAG per gli anni dal 2009 al 2014 e la conseguente inesistenza del credito portato dalla cartella esattoriale opposta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti; la controparte ha resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Con un primo motivo ch ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. parte ricorrente deduca la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 1. 37/1967, 10 e 22, 1. 773/1982, della legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, 2, c. 26, 1. 335/1995, 1 e 2, d.lgs. 103/1996, 2, d.lgs. 30/2006, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale escluso la legittimità dell'obbligazione contributiva nei confronti del geometra Caregnato, facendo applicazione dell'art. 22 L. 773/1982 e subordinando l'insorgenza dell'onere previdenziale all'accertamento dell'effettivo esercizio della professione in regime di continuità.
Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione della legge delega n. 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, degli artt. 3, c. 12, 1. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763, 1. 296/2006 e 1, c. 488, 1. 147/2013) e 2, c. 26, degli artt. 1 e 2, d.lgs. 103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per avere la corte territoriale, nel denegare la legittimità dell'imposizione contributiva in oggetto, applicato tali norme limitando erroneamente il perimetro di autonomia degli enti previdenziali ex d.lgs. 509/1994 ai soli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anc