Cassation court dismisses appeal against social security contributions, ruling professional registration alone suffices for mandatory membership.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially allowed the appeal filed by the Geometers' Social Security Fund against a lower court ruling that exempted a professional from contributions. The Fund argued that the lower court incorrectly required proof of continuous professional activity and income, violating statutory provisions. The Court held that mere registration in the professional register is sufficient to trigger mandatory membership and contribution obligations, rendering the lower court's requirement for additional proof of activity legally erroneous.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge delega n. 537/1993; D.Lgs. 509/1994; Statuto della C.I.P.A.G.: professional registration in the official register constitutes sufficient condition for mandatory social security membership, excluding the necessity of proving continuous activity or income generation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20685-2021 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; - ricorrente - contro BORTONE ANTONIO BRTNTN65B26H798E, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 292/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 20685 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n.44 N. 20685/2021 RIC. CASSA GEOMETRI- CR. BORTONE ANTONIO Con sentenza del 25.02.2021 la corte d'appello di Napoli accoglieva l'appello proposto da Antonio Bortone contro la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti e Agenzia delle Entrate — Riscossione e, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva l'opposizione proposta dall'appellante avverso la cartella di pagamento dei contributi previdenziali per gli anni dal 2008 al 2012 e dichiarava che lo stesso nulla doveva alla Cassa per i titoli azionati.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti; le controparti sono rimaste intimate. Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della Legge delega n. 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), artt. 1 e ss. D. Lgs. 509/1994, art. 3, co. 12 L. 335/1995, art. 1 co. 763 L. 296/2006, art. 1 co. 488, L. 147/2013, art. 6 D.LGS. 103/1996, art. 1 L. 37/1967 artt. 10 e 22 L. 773/1982 ed art. 5 Statuto C.I.P.A.G., approvato con D.M. del 27/02/2003 (quale norma di rinvio ex d.lgs. 509/94), oltreché dell'art. 38 Cost., per aver la corte territoriale ritenuto che le modifiche introdotte dal D.
Lgs. 509/94 non abbiano attribuito alla Cassa il potere di incidere sulla disciplina primaria, relativa alla definizione dei soggetti obbligati all'iscrizione ed alla contribuzione con conseguente illegittimità della relativa disposizione regolamentare. Con un secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, artt. 10, e 22 L. 773/82, legge delega n. 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), artt. 1 e ss. D. Lgs. 509/94 e art. 5 dello Statuto della C.I.P.A.G. (approvato con D.M. del 27/02/2003), per aver la corte territoriale travisato la ratio solidaristica della contribuzione minima dovuta da tutti gli iscritti all'albo professionale dei geometri, subordinando l'iscrizione alla cassa al positivo accertamento della c.d. continuità professionale ex art. 22 L. 772/1982 ed alla produzione di reddito professionale.
Con un terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. si deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 5 Statuto C.I.P.A.G. (approvato con D.M. del 27/02/2003 e pubblicato in G.U.R.I. del 07/04/03 serie gen. n. 81), delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003 (approvata con D.M. del 24 MARZO 2003, pubblicata in G.U.R.I. n. 85 del 4/04/2003), delibera n. 123/09 (approvata con D.M. del 14/07/2009 e pubblicata in G.U.R.I. n. 225 del 28/09/2009) e dell'art. 2697 c.c., per aver la corte territoriale invertito gli oneri probatori e omesso di considerare che l'iscrizione d'ufficio alla Cassa è da considerarsi legittima anche qualora dipenda dal mero inadempimento dell'onere dichiarativo di non esercizio della professione.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglirnento dei primi due motivi di ricorso. Il terzo motivo resta assorbito. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di