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Ordinanza — n. 35913/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court ruling excluding minimum contributions for a professional solely based on professional registry entry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35913/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Appellate Court's decision that excluded minimum contributions from a professional solely because they were not actively practicing. The professional argued that incidental activities like board membership should exempt them from contributions, while the lower court relied on specific exclusionary norms. The Court ruled that mere registry entry is sufficient for contribution obligations, and incidental activities do not negate the link between the profession and the professional's knowledge.

Regesto Legislator

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Art. 1 L. 37/1967; Art. 22 L. 773/1982: For the mandatory nature of professional registry entry and minimum contribution payment, mere inscription in the professional register is a sufficient condition, rendering the occasional nature of practice and lack of income irrelevant.

Parole chiave

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professional registry entry minimum contribution obligation incidental professional activity geometer professional association statutory contribution rules appellate court reversal contribution exemption criteria contributo minimo

Disposizioni normative citate

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Art. 1 L. 37/1967
Lgs. 103/1996, nonché dell'art.
Art. 22 L. 773/1982
5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte di merito fondato il proprio convincimento sulla base della ritenuta illegittimità della normativa statutaria e regolamentare della Cassa per contrasto manifesto con l'art. 22 L. 773/1982.
Art. 1, cc. 32 e 33, Legge delega 537/1993
Lgs. 103/1996, nonché dell'art.
Artt. 1 ss. D. Lgs. 509/1994
32 e 33) e degli artt. 1 ss. D. Lgs. 509/1994, 2, c.
Art. 5 dello Statuto della Cassa
103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale escluso la legittitnità dell'obbligazione contributiva nei confronti del sig.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19785-2021 proposto da: CASSA GEOMETRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati HARALD MASSIMO BONURA, GIUSEPPE MAZZARELLA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, CONTE PATRIZIO PRIMO VITO; - intimati - avverso la sentenza n. 126/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 19785 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n. 42- N. 19785/2021 CASSA GEOMETRI — CONTE La corte d'appello di Potenza, con sentenza del 20 gennaio 2021, ha respinto l'appello promosso dalla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti contro Conte Patrizio Primo Vito e Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in integrale conferma del provvedimento impugnato, dichiarava non dovute le somme pretese dalla Cassa Geometri quali contributi minimi per l'anno 2014. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti; la controparte è rimasta intimata.

Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, 10, 11 e 22, L. 773/1982, della Legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli artt. 1 ss. D. Lgs. 509/1994, 2, c. 26, L. 335/1995, 1 e 2, D. Lgs. 103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale escluso la legittitnità dell'obbligazione contributiva nei confronti del sig. Conte, facendo applicazione dell'art. 22, L. 773/1982 e, così facendo, travisato la natura della contribuzione in oggetto (e, per l'effetto, i principi e le norme specificamente applicabili) nonché i presupposti iscrittivi di cui all'art. 1, L. 37/1967.

Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione della Legge delega n. 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), degli artt. 1 ss. D. Lgs. 509/1994, degli artt. 3, c. 12, L. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763,1. 296/2006 e 1, c. 488, L. 147/2013) e 2, c. 26, degli artt. 1 e 2, D. Lgs. 103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte di merito fondato il proprio convincimento sulla base della ritenuta illegittimità della normativa statutaria e regolamentare della Cassa per contrasto manifesto con l'art. 22 L. 773/1982.

Con un ultimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., si deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 16, R.D. 724/1929, 2697 c.c., 22, L. 773/1982, 1 ss., D. Lgs. 509/1994 e 5 dello Statuto della Cassa, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la corte d'appello trascurato del tutto di analizzare la natura professionale della posizione di socio/amministratore del sig. Conte, finendo così per ignorare gli orientamenti di questa Corte e travisando la nozione di esercizio della professione.

La parte rileva che in costanza d'iscrizione all'albo, sono rilevanti ai fini della previdenza di categoria anche attività atipiche (come, per l'appunto, quella di socio/amministratore), potendosi escludere l'obbligo contributivo soltanto nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile alcuna connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez.

L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Il terzo motivo resta assorbito. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità p.q.m. accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittim