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Ordinanza — n. 35912/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses exemption from professional society contributions for a technician classified as 'technical employee' rather than 'geometer'.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35912/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Florence Court of Appeal's decision exempting a technician from professional society contributions. The lower court had ruled that the employee's contract, titled 'technical employee' under a specific collective bargaining agreement, excluded him from mandatory contributions. The Supreme Court held that professional society membership depends solely on holding the professional register, regardless of the specific job title or incidental income. Consequently, the court ordered the case remitted for a new examination of the contribution obligation.

Regesto Legislator

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Art. 1 L. 37/1967; Art. 5 Statuto della Cassa: Professional society membership and minimum contribution obligations are triggered by the mere holding of the professional register, rendering the specific job title or incidental nature of the activity irrelevant for establishing the duty to contribute.

Parole chiave

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professional society contributions mandatory professional register collective bargaining agreement technical employee classification incidental professional activity remittal for retrial statutory interpretation attività sottoposta a contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 L. 37/1967
5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale travisato la natura della contribuzione minima di solidarietà nonché i presupposti iscrittivi di cui all'art. 1 L. 37/1967 e per aver escluso la sussistenza dell'obbligazione contributiva fuori dalle ipotesi di esenzione.
Art. 10, 11 e 22 L. 773/1982
Lgs. 103/1996, nonché dell'art.
Art. 1, cc. 32 e 33 L. delega 537/1993
Lgs. 103/1996, nonché dell'art.
Art. 1 ss. D. Lgs. 509/1994
Lgs. 103/1996, nonché dell'art.
Art. 2, cc. 25 e 26 L. 335/1995
Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.
Art. 1 e 2 D. Lgs. 103/1996
Lgs. 103/1996, nonché dell'art.
Art. 5 dello Statuto della Cassa
103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale travisato la natura della contribuzione minima di solidarietà nonché i presupposti iscrittivi di cui all'art.
art. 2697 c.c
Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022
Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18546-2021 proposto da: CASSA GEOMETRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati HARALD MASSIMO BONURA, GIUSEPPE MA Z ZARELLA; - ricorrente - contro CAIROLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 39 presso lo studio dell'avvocato GANGEMI ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati MIRCO LUCA, VANNINI ANDREA; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 565/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 18546 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n.41 N. 18546/2021 ric. CASSA GEOMETRI — CAIOLI ALESSANDRO La corte d'appello di Firenze, con sentenza del 22 ottobre 2020, ha respinto l'appello proposto dalla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti avverso la sentenza del tribunale di Firenze, che aveva accolto l'opposizione di Alessandro Caioli avverso le cartelle di pagamento dei contributi previdenziali, dovuti a partire dall'anno 2010. La corte d'appello escludeva la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del sig.

Caioli alla Cassa ed il conseguente obbligo contributivo poiché lo stesso era stato assunto come dipendente da Casa S.p.A., società a totale capitale pubblico che gestisce l'edilizia popolare di alcuni Comuni, e inquadrato nel ruolo professionale del CCNL Federcasa con la qualifica di tecnico esperto, inizialmente come livello B2, poi progredito a livello Bl. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti; il geometra Caioli ha resistito con controricorso; Agenzia delle Entrate — Riscossione è rimasta parte intimata.

Le parti hanno rpesentato memorie. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, 10, 11 e 22, L. 773/1982, della Legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli arti. 1 ss. D. Lgs. 509/1994, 2, cc. 25 e 26, L. 335/1995, 1 e 2, D. Lgs. 103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale travisato la natura della contribuzione minima di solidarietà nonché i presupposti iscrittivi di cui all'art. 1 L. 37/1967 e per aver escluso la sussistenza dell'obbligazione contributiva fuori dalle ipotesi di esenzione.

La parte rileva come l'obbligo nei confronti della Cassa non sussiste esclusivamente laddove il professionista sia stato, formalmente e specificamente, assunto come geometra e, di più, il CCNL di riferimento preveda un ruolo professionale, che contempli l'inquadramento di dipendenti iscritti in albi, nel rispetto delle norme che regolano il relativo Ordine professionale (tra gli altri, cfr. art. 1 CCNL 5.12.1996 Area dirigenza sanitaria); nella specie, le condizioni di esonero dall'obbligo contributivo non possono dirsi integrate stante il fatto che, nonostante il geometra Caioli fosse dipendente di Casa S.p.A., il relativo inquadramento contrattuale non era denominato "geometra" bensì "impiegato tecnico".

Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle nonne regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento del ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.