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Ordinanza — n. 35910/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against mandatory professional association membership for a geometer lacking continuous practice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35910/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal filed by the Geometers' Pension Fund against an appellate court ruling that exempted a geometer from mandatory contributions. The appellant argued that the lower court incorrectly applied solidarity principles by ignoring the statutory requirement for continuous professional activity. The court held that mere professional registration is sufficient for membership obligations, rendering the lack of continuous practice or income irrelevant to the statutory duty.

Regesto Legislator

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Art. 1, 1.37/1967; Art. 22 L. 773/1982: For professional pension funds, professional registration is the sole condition for mandatory membership and contributions, making the lack of continuous practice or income irrelevant.

Parole chiave

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professional registration mandatory membership continuous practice professional pension fund solidarity principle geometer profession contributory obligations contributo minimo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, 1.37/1967
335/1995, 1 e 2, d.lgs. 103/1996 nonché dell'art.
Art. 10, 11 L. 773/1982
335/1995, 1 e 2, d.lgs. 103/1996 nonché dell'art.
Art. 22 L. 773/1982
continuità professionale di cui all'art. 22 L. 773/1982.
Law 537/1993
D.Lgs. 509/1994
d.lgs. 509/1994, degli artt.
D.Lgs. 335/1995
D.Lgs. 103/1996
335/1995, 1 e 2, d.lgs. 103/1996 nonché dell'art.
Art. 5 Cassa Statuto
d.lgs. 509/1994, degli artt.
art. 2697 c.c
Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022
Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14503-2021 proposto da: CASSA GEOMETRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati HARALD MASSIMO BONURA, GIUSEPPE MAZZARELLA; - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. 00833920150, MOTTA ALFIO MTTLFA45R18C351B; - intimati - avverso la sentenza n. 733/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 14503 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n. 39 - R.G. 14503/2021 CASSA GEOMETRI C/ MOTTA ALFIO - RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., già SERIT SICILIA S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Catania. Con sentenza del 19 novembre 2020, la corte d'appello di Catania ha accolto l'appello proposto da Motta Alfio contro la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti e Riscossione Sicilia S.p.a., già SERIT SICILIA S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Catania e, in riforma della sentenza impugnata, ha disposto l'annullamento della pretesa contributiva e dell'iscrizione d'ufficio del sig.

Motta alla Cassa Geometri, per mancato esercizio dell'attività professionale di geometra. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti; le controparti sono rimaste intimate. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa degli artt. 1, 1. 37/1967, 10, 11 e 22, 1. 773/1982, della legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, 2, c. 26, 1. 335/1995, 1 e 2, d.lgs. 103/1996 nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa quale norma di rinvio ai sensi del d.lgs. 509/1994, per aver la corte d'appello travisato la rado solidaristica della contribuzione minima, imposta dalla Cassa Geometri a tutti gli iscritti, subordinandone la legittimità al positivo accertamento dei requisiti della c.d. continuità professionale di cui all'art. 22 L. 773/1982.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta, altresì, la violazione e/o falsa applicazione della legge delega n. 537/1993, degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, degli artt. 3, c. 12, 1. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763, 1. 296/2006 e 1, c. 488, 1. 147/2013) e 2, c. 26, nonché degli artt. 1 e 2, d.lgs. 103/1996, per aver la corte territoriale applicato tali norme limitando, erroneamente, il per-imento di autonomia degli enti previdenziali ex D. Lgs. 509/1994 ai soli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle nonne regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizion