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Ordinanza — n. 35908/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against mandatory professional association membership and minimum contributions for architects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35908/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Bologna Court of Appeal's decision that exempted an architect from mandatory association membership and minimum contributions. The appellant argued that recent legislative changes removed the association's power to define obligated subjects, while the lower court held that mere professional registration suffices regardless of income or occasional practice. The Court ruled that the association's statutory mandate to collect minimum contributions applies to all registered professionals, rendering the lower court's exemption legally incorrect and ordering a retrial.

Regesto Legislator

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D.Lgs. 509/1994; L. 335/1995: The mandatory registration with the professional association for architects constitutes sufficient condition for the obligation of membership and minimum contributions, irrespective of the occasional nature of the practice or lack of income.

Parole chiave

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mandatory professional association minimum social security contributions architect registration statutory obligation professional liability fund contributi di previdenza professionale decisione di contribuzione provvisoria contributo minimo

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. 509/1994
L. 335/1995
5 Statuto C.I.P.A.G., L. 335/1995 e dell'art.
L. 296/2006
L. 147/2013
D.Lgs. 103/1996
L. 37/1967
L. 773/1982
10 e 2 L. 773/1982 ed art.
Art. 38 Cost.
509/1994) oltreché dell'art. 38 Cost., per aver la corte territoriale ritenuto che le modifiche introdotte dal D.
art. 38 Cost
509/1994) oltreché dell'art. 38 Cost., per aver la corte territoriale ritenuto che le modifiche introdotte dal D.
art. 2697 c.c
del 14.07.09) e dell'art. 2697 c.c., per aver la corte di merito, illegittimamente, invertito l'onere della prova e omesso di considerare che l'iscrizione d'ufficio alla Cassa è da considerarsi legittima anche qualora dipenda dal mero inadempimento dell'onere dichiarativo di non esercizio della professione.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022
Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3524-2021 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; - ricorrente - contro TRIOSCHI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO MARIANI; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 506/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 03524 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n.37 - n. 3524/2021 CASSA GEOMETRI- TRIOSCHI MARCO +1 La corte d'appello di Bologna, con sentenza del 26 novembre 2020, ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti contro Marco Trioschi avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittima l'iscrizione del geometra alla Cassa e declarato la non sussistenza del debito contributivo relativo agli anni 2009-2010. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti; la controparte ha resistito con controricorso;

Agenzia delle Entrare — Riscossione è rimasta parte intimata. Le parti hanno presentato memorie. Con un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. D. Lgs. 509/1994, art. 3, co. 1, L. 335/1995, art. 1 co. 763 L. 296/2006, art. 1 co. 488 L. 147/2013, art. 6 D. Lgs. 103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt. 10 e 2 L. 773/1982 ed art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G. approvato con D.M. del 27.02.2003 (quale norma di rinvio ex D. Lgs. 509/1994) oltreché dell'art. 38 Cost., per aver la corte territoriale ritenuto che le modifiche introdotte dal D.

Lgs. 509/1994 non abbiano attribuito alla Cassa il potere di incidere sulla disciplina primaria relativa alla definizione dei soggetti obbligati all'iscrizione ed alla contribuzione. Con un secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, 10 u.c. e 22 L. 773/1982, art. 1 e ss. D. Lgs. 509/1994, art. 5 Statuto C.I.P.A.G., L. 335/1995 e dell'art. 44 co.2 D.L. n. 269/03 convertito con L. n. 326/2003, per aver la corte territoriale travisato la ratio solidaristica della contribuzione minima dovuta da tutti gli iscritti all'albo professionale dei geometri, nonché i presupposti iscrittivi di cui all'art. 1, L. 37/1967.

Con un terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 5 C.I.P.A.G (approvato con D.M. del 27.02.2003 e pubblicato in G.U.R.I. del 7.04.2003 serie gen. 81), Delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003 (approvata con D.M. del 24.03.03), delibera n. 123(09 (approvata con D.M. del 14.07.09) e dell'art. 2697 c.c., per aver la corte di merito, illegittimamente, invertito l'onere della prova e omesso di considerare che l'iscrizione d'ufficio alla Cassa è da considerarsi legittima anche qualora dipenda dal mero inadempimento dell'onere dichiarativo di non esercizio della professione.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Il terzo motivo resta assorbito. La corte territoriale esaminerà altresì la questione della prescrizione, già rimasta assorbita in appello, questione sollevata dal contribuente nel controricorso e nella memoria (e per il rilievo della quale non occorreva ricorso incidentale, nemmeno condizionato: tra le tante, Cass. n. 1566/2011). La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizi