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Ordinanza — n. 35907/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against social security contribution order for registered professional surveyors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35907/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by the Geometers' Pension Fund against a lower court ruling that annulled a tax notice for unpaid contributions. The respondent argued that the fund's statutes were invalid because they restricted professional autonomy beyond permitted variations, while the fund contended that registration in the professional register alone mandates minimum contributions regardless of income or other employment. The court upheld the lower court's decision, ruling that the statutory obligation to pay contributions is sufficient upon professional registration and that the fund's regulations regarding income declaration are valid and applicable.

Regesto Legislator

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Art. 1 L. 37/1967; Art. 22 L. 773/1982: The obligation to pay minimum contributions to the Geometers' Pension Fund arises solely from professional registration, rendering incidental income or other employment irrelevant to the duty.

Parole chiave

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professional registration social security contributions pension fund autonomy tax notice annulment professional surveyors obbligo contributivo computo dei contributi determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

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Art. 1 L. 37/1967
773/1982, dell'art. 1, co.
Art. 22 L. 773/1982
509/1994), per aver la corte territoriale deciso sulla base della ritenuta illegittimità della normativa statutaria e regolamentare della cassa geometri (per contrasto con l'art. 22 L. 773/1982) e, così facendo, limitato il perimetro di autonomia, attribuito agli enti previdenziali ex D.
D.Lgs. 509/1994
1 e ss D.Lgs. 509/1994, art.
Art. 2697 c.c.
Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.
art. 38 Cost
509/1994, oltreché dell'art. 38 Cost.
art. 2697 c.c
Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022
Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32125-2020 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VI1 1ORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; - ricorrente- contro GUIDO 1 VALTER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RODOLFO SERAFINI, GIULIANO GIUGGIOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 217/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 32125 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n. 36 - R.G. 32125/2020 CASSA GEOMETRI C/ GUIDOTTI VALTER La corte d'appello di Torino, con sentenza del 18.06.2020, respingeva l'appello proposto dalla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti, confermando la sentenza di primo grado del tribunale di Novara, che aveva disposto l'annullamento della cartella di pagamento -opposta dal geometra Guidotti- a cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento di curo 4.877,40 alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti, a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2013.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri; il sig. Guidotti Valter ha resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Con un primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, 10 e 22 L. 773/1982, dell'art. 1, co. 32 e 33 L. delega 537/1993 e degli artt. 1 e ss D.Lgs. 509/1994, art. 2, co. 26 L. 335/1995, artt. 1 e 2 D. Lgs. 103/1996 e art. 2 D. Lgs. 30/2006 nonché dell'art. 5 della Cassa, quale norma di rinvio ai sensi del D. lgs. 509/1994, per aver la corte territoriale ritenuto illegittima l'obbligazione contributiva avanzata nei confronti del sig.

Guidotti. Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, 10,17,18 e 22 L. 773/1982, 2 co. 26 L. 335/1995, 1 e 2 D. Lgs. 103/1996, art. 1 e ss D. Lgs. 509/1994, oltreché dell'art. 38 Cost. e dell'art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri (quale norma di rinvio ai sensi del D. Lgs. 509/1994), per aver la corte territoriale deciso sulla base della ritenuta illegittimità della normativa statutaria e regolamentare della cassa geometri (per contrasto con l'art. 22 L. 773/1982) e, così facendo, limitato il perimetro di autonomia, attribuito agli enti previdenziali ex D.

Lgs. 509/1994, ai soli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche