Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35905/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows pension fund's appeal, ruling professional registration alone suffices for minimum contributions regardless of income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35905/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court partially allowed the pension fund's appeal against the lower court's dismissal, overturning the decision that exempted a professional from minimum contributions. The fund argued that professional registration alone triggers obligations, while the opposing party contended that continuous professional activity and income generation were required. The court ruled that registration in the professional register is sufficient for contribution obligations, rejecting the requirement for continuous activity or income as a condition for liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 D.Lgs. 509/1994; Art. 5 Statuto della Cassa: Professional registration in the official register is sufficient to trigger minimum contribution obligations, rendering the nature of practice and lack of income irrelevant.

Parole chiave

Generato dall'IA
professional registration minimum contributions pension fund obligations continuous activity requirement professional register contribution liability statutory interpretation contributo minimo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 D.Lgs. 509/1994
Art. 3 co. 12 L. 335/1995
Art. 6 D.Lgs. 103/1996
147/2013), dell'art. 6 del D.
Art. 1 L. 37/1967
103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt.
Artt. 10 e 22 L. 773/1982
37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982 e art.
Art. 5 Statuto della Cassa
509/1994, art. 5 Statuto della Cassa, nonché degli artt.
art. 2697 c.c
225/2009) e dell'art. 2697 c.c., per aver la corte d'appello, illegittimamente, invertito l'onere della prova ed escluso che fosse onere del geometra Ciprietti offrire prova del mancato esercizio della professione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022
Nel merito, questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24714-2020 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; - ricorrente- Contro CIPRIETTI FELICEANTONIO, OLIVIERI VANDA, nella qualità di eredi di CIPRIETTI Giuseppe, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PLINIO 7, presso lo studio dell'avvocato LEANDRO PALESTINI, rappresentati e difesi dall'avvocato CORRADO PISCIONE; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 87/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 24714 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n. 34 - R.G. 24714/2020 CASSA GEOME I RI C/ CIPRIETTI GIUSEPPE Con sentenza del 30 gennaio 2020, la corte d'appello di L'Aquila ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti e confermato la sentenza di primo grado, con la quale è stata accolta l'opposizione presentata dal sig. Ciprietti avverso la cartella di pagamento emessa dalla Cassa di Previdenza Geometri a titolo di contribuzione minima ed oneri accessori riferiti all'anno 2015.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri; il sig. Ciprietti ha resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss D. Lgs. 509/1994, art. 3, co. 12 L. 335/1995 (come modificato ed interpretato dagli artt. 1, co. 763, L. 296/2006 e 1, co. 488 L. 147/2013), dell'art. 6 del D. Lgs. 103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982 e art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale limitato, erroneamente, il perimetro di autonomia attribuito agli enti previdenziali ex D.

Lgs. 509/1994 ai soli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Con un secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982, art. 1 e succ. D. Lgs. 509/1994, art. 5 Statuto della Cassa, nonché degli artt. 10 e 11 L. 773/1982, artt. 1 e 2 del Regolamento sulla contribuzione per aver la corte d'appello travisato la rado solidaristica della contribuzione minima dovuta da tutti gli iscritti all'albo professionale dei geometri, subordinando l'iscrizione alla cassa al positivo accertamento della c.d. continuità professionale ex art. 22 L. 772/1982.

Con un terzo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri, della delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003 (approvata con D.M. del 24 marzo 2003, pubblicata in G.U.R.I. n. 85/2003, delibera n. 123/2009 (approvata con D.M. del 14.07.2009 e pubblicata in G.U.R.I. n. 225/2009) e dell'art. 2697 c.c., per aver la corte d'appello, illegittimamente, invertito l'onere della prova ed escluso che fosse onere del geometra Ciprietti offrire prova del mancato esercizio della professione.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Occorre preliminarmente disattendere l'eccezione di giudicato formulata dal contribuente, in relazione a giudizi inerenti periodi contributivi differenti rispetto a quello oggetto di questo procedimento. Questa Corte ha invero già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 30853 del 29/10/2021, Rv. 662713 - 01) che, in tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti.

Nel merito, questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglitnento dei primi due motivi di ricorso. Il trerezo motivo resta assorbito. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di le