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Ordinanza — n. 35903/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against dismissal of mandatory professional contribution for a civil engineer registered on the official register.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35903/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal filed by the Geometers' Pension Fund against the Lower Court's decision to exempt a professional from mandatory contributions. The appellant argued that the lower court incorrectly ignored the solidarity principle of the minimum contribution, which applies to all registered professionals regardless of income or continuous practice. The Court ruled that mere registration on the professional register is sufficient to trigger the obligation, rendering the lack of income or occasional practice irrelevant. Consequently, the lower court's judgment excluding the professional from contributions was annulled and the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 1 L. 37/1967; Art. 22 L. 773/1982; Art. 1 ss D.Lgs. 509/1994; Art. 5 Statuto della Cassa: Registration on the professional register is the sole sufficient condition for mandatory minimum contribution, making the absence of income or continuous practice irrelevant.

Parole chiave

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mandatory professional contribution geometers pension fund professional register registration solidarity principle remittal to lower court contributo minimo decisione di contribuzione provvisoria esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 1 L. 37/1967
Lgs. 103/1996, oltreché dell'art.
Art. 22 L. 773/1982
509/1994, per aver la corte territoriale travisato la ratio solidaristica della contribuzione minima — imposta dalla Cassa Geometri a tutti gli iscritti all'albo professionale di cui all'art. 22 L. 773/1982 - a prescindere dall'accertamento della c.d.
Art. 1 ss D.Lgs. 509/1994
Lgs. 103/1996, oltreché dell'art.
Art. 5 Statuto della Cassa
D.Lgs. 509/1994 oltreché dell'art.
Art. 38 Cost.
103/1996, oltreché dell'art. 38 della Cost.
Art. 3 L. 335/1995
509/1994 e dell'art. 3, co.
Art. 1 D.Lgs. 103/1996
Lgs. 103/1996, oltreché dell'art.
art. 2697 c.c
Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022
Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22897-2020 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI (Cassa Geometri), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio BONURA FONDERICO, rappresentata e difesa dagli avvocati HARALD MASSIMO BONURA, GIUSEPPE MA Z ZARELLA; - ricorrenti - Contro DI PERSIO FABIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GIANSANTE; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 278/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 22897 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n.32 - R.G. 22897/2020 - CASSA GEOMETRI C/ DI PERSIO FABIO + AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE La corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 25 giugno 2020 ha rigettato l'appello della Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti, proposto contro Di Persio Fabio e Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermando la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione presentata dal sig. Di Persio Fabio, ha annullato la cartella di pagamento, avente ad oggetti i contributi conseguenti all'iscrizione d'ufficio alla Cassa del medesimo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti, la controparte ha resistito con controricorso. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, artt. 10 e 22, L. 773/1982, degli artt. 1 e ss. D.Lgs. 509/1994 oltreché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, quale norma di rinvio ai sensi del D. Lgs. 509/1994, per aver la corte territoriale travisato la ratio solidaristica della contribuzione minima — imposta dalla Cassa Geometri a tutti gli iscritti all'albo professionale di cui all'art. 22 L. 773/1982 - a prescindere dall'accertamento della c.d. continuità professionale e della produzione di un reddito professionale e, per l'effetto, disposto l'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa nei confronti del sig.

Di Persio. Con un secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 L. 37/1967, 22 L. 773/1982, 1 e ss D. Lgs. 509/1994 e dell'art. 3, co. 12 e 2, co. 26 L. 335/1995, 1, co. 2 e 6 D. Lgs. 103/1996, oltreché dell'art. 38 della Cost. e dell'art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri, per aver la corte territoriale limitato, erroneamente, il perimetro di autonomia attribuito agli enti previdenziali ex D. Lgs. 509/1994 ai soli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condi7ioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccril, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizi