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Ordinanza — n. 35902/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as Cassa Geometri failed to cite legal interpretation errors regarding exemption conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35902/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by the Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri against the Court of Appeal of Cagliari inadmissible. The appellant argued that the lower court incorrectly interpreted exemption conditions for social security contributions, but the Court found the appeal defective because it did not specifically allege violations of legal interpretation standards. Instead, the appellant directly censured the unilateral acts of the Cassa's Statute and deliberations, which cannot serve as grounds for cassation under Italian law.

Regesto Legislator

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Art. 1 L. 337/1967; Art. 10 L. 773/1982; Art. 1 L. 335/1995; Art. 2 D.Lgs. 103/1996; Art. 2 D.Lgs. 30/2006; Art. 5 Statuto Cassa Geometri: Violation of unilateral administrative or contractual acts by the social security fund cannot constitute a ground for cassation unless the appellant specifically alleges a violation of legal hermeneutic canons applicable to such acts.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal unilateral administrative acts social security exemptions legal interpretation standards cassation procedural rules esenzione dal pagamento dei contributi deduzione dei contributi di mantenimento prestazione non contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1 L. 337/1967
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
Art. 10 L. 773/1982
Art. 1 L. 335/1995
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
Art. 2 D.Lgs. 103/1996
Art. 2 D.Lgs. 30/2006
Art. 5 Statuto Cassa Geometri
30/2006, art. 5 dello Statuto e delle delibere della Cassa Geometri n.
Delibere Cassa Geometri n. 123/2009 e 124/2009
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21613-2020 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI (Cassa Geometri), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio BONURA FONDERICO, rappresentata e difesa dagli avvocati HARALD MASSIMO BONURA, GIUSEPPE MA Z ZARELLA; - ricorrente - contro VARGIU FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PALLINI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 22/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 21613 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n. 31 - R.G. 21613/2020 - CASSA GEOMETRI C/ VARGIU FRANCESCO — AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE La corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 16 marzo 2020, ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri contro Vargiu Francesco e Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la sentenza di primo grado che aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Cassa Geometri del sig. Vargiu, in ragione dello svolgimento di rapporto di lavoro dipendente.

In particolare la Corte territoriale, interpretando la delibera della Cassa che regola le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione, ha escluso l'obbligo del Vargiu. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri; il sig. Vargiu ha resistito con controricorso; l'Agenzia delle Entrate — Riscossione è rimasta intimata. Le parti hanno presentato memorie. Con unico motivo parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 337/1967, 10, L. 773/1982, 1 e ss. D. Lgs. 509/1994, art. 2 co. 26, L. 335/1995, art. 1 e 2 D.

Lgs. 103/1996, art. 2 e ss. D. Lgs. 30/2006, art. 5 dello Statuto e delle delibere della Cassa Geometri n. 123/2009 e 124/2009 poiché la corte territoriale ha mal interpretato le condizioni di esenzione previste dalla disciplina dellaa Cassa, escludendo l'obbligazione contributiva nei confronti della previdenza di categoria sebbene non vi fosse alcuna duplicazione contributiva. Il motivo è inammissibile. A fronte infatti dell'interpretazione da parte della Corte territoriale della elibera della Cassa che fissa le condizioni di esenzione degli obblighi contributivi di chi svolge altra attività coperta da contribuzione, la Cassa non ha denunciato specifiche violazioni dei criteri legali di interpretazione degli atti, contestando piuttosto la ricorrenza dei presupposi fattuali di esenzione dell'iscrizione e censurando direttamente la violazione dello statuto e le delibere della Cassa.

La violazione dello Statuto e delle delibere della Cassa non può, invero, costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo tali atti norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali (negoziali o amministrativi), in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in curo 200,00 per esborsi ed euro 3500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a