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Ordinanza — n. 35897/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a material error in an order assigning litigation costs to the winning party instead of the losing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35897/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous order regarding litigation costs. The original order incorrectly assigned expenses to the winning party, Luigi Masi, while the losing party, INPS, should have borne them. The court ruled that this discrepancy constituted a mere clerical mistake under civil procedure law, necessitating an immediate correction of the document's text.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: A material error where the decision's text contradicts its reasoning regarding cost allocation constitutes a correctable clerical mistake that does not affect the substantive judgment.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation clerical mistake remedy civil procedure law party winning party losing accollo delle spese versamento dell'anticipo delle spese spese d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Art. 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nr. 17977 del 2005
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 3834-2022 proposto da: MASI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell'avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e ,(4 difeso dagli avvocati -controricorrente- avverso l'ordinanza n. 473/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RITENUTO CHE: con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis cod.proc.civ •, si chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nell'epigrafata ordinanza che, nel dispositivo, ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte ricorrente, vittoriosa, e non di quella controricorrente, soccombente; CONSIDERATO CHE: il ricorso è fondato; posto che secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicchè non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass. nr.17977 del 2005), nella specie, la ricorrenza di esso è manifesta; nella motivazione dell'ordinanza si chiarisce che il principio di soccombenza regola la liquidazione delle spese di lite.

Nello specifico, Luigi Masi è la parte vittoriosa mentre l'INPS quella soccombente. L'ordinanza stabilisce, altresì, l'attribuzione delle spese in favore del difensore di Luigi Masi, avv.to Ester Ferrari Morandi; nel dispositivo, invece, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente, in palese contrasto con il decisum; all'evidenza, ricorre il denunciato errore materiale che va, dunque, corretto; non sussistono, per la natura del procedimento, i presupposti né per provvedere sulle spese, né per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. nr. 115 del 2002;

PQM Ric. 2022 n. 03834 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- La Corte accoglie l'istanza e dispone correggersi il dispositivo dell'ordinanza della Corte nr. 473, pubblicata il 14.1.2021, sostituendo la frase: «Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente» con la seguente: «Condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente». Fermo il resto. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza