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Ordinanza — n. 35886/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for cost allocation, ruling on litigation timing and unified expense criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35886/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Margherita Laganara's appeal against the Bar's decision to offset litigation costs between the parties. Laganara argued the Ministry should bear expenses due to its delayed recognition of her seniority, but the court found the dispute arose in 2007, before relevant judicial precedents existed. Consequently, the court affirmed that a global cost assessment applies and denied the request for cost allocation based on the Ministry's eventual settlement.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; The court must assess litigation costs based on the global criteria applicable at the time of the lawsuit's initiation, rejecting arguments that later judicial developments or administrative settlements should alter the initial cost allocation.

Parole chiave

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litigation costs allocation soccumbenza principle judicial timing criteria administrative settlement unified contribution rule compenso per prestazioni calcolo delle annualità retribuzione del curatore

Disposizioni normative citate

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Art. 91, 92 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
art. 92 cod. proc. civ
15-11-2022 -3- poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso del 29 agosto 2007, è applicabile alla fattispecie, l’art. 92 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 2572/2012
Cass. 6259/2014
fra le tante Cass. 6259/2014;
Cass. n. 9064/2018
Cass. S.U. n. 608/2015
Cass. S.U. n. 20604/2008
Cass. n. 16141/2019
fra le tante Cass. n. 16141/2019 e Cass.n.
Cass. n. 12515/2018
Cass. S.U. n. 4315/2020
228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28268-2021 proposto da: LAGANARA MARGHERITA, domiciliataope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO VERNOLA; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA PUGIA AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA,; -intimati - avverso la sentenza n. 871/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Bari ha definito il giudizio di rinvio riassunto da Margherita Laganara a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 15490/2019, che ha cassato la pronuncia della stessa Corte distrettuale, con la quale era Ric. 2021 n. 28268 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- stata ritenuta inammissibile la domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio a fini giuridici;

2. la Laganara, docente di educazione musicale, aveva convenutoin giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per ottenere l’integrale ricostruzione della carriera, con riconoscimento del servizio prestato nel periodo 1980/1990;

3. il giudice del rinvio, su richiesta della stessa ricorrente in riassunzione, ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché dopo la pronuncia rescindente l’amministrazione aveva provveduto al riconoscimento integrale dell’anzianità ed aveva anche corrisposto le differenze retributive maturate medio tempore;

4. la Corte distrettuale ha compensato tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio ed ha motivato la compensazione richiamando, oltre al «contegno collaborativo del MIUR», i «molteplici cambiamenti interpretativi e aggiustamenti ermeneutici sfociati in pronunce giurisprudenziali di tenore difforme»;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Margherita Laganara sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese il MIUR, rimasto intimato;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

7. la ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, 2° comma, c.p.c….. erronea motivazione e difetto dei presupposti » e sostiene, in sintesi, che le spese di lite dovevano essere poste a carico del Ministero, in applicazione della regola della soccombenza; 1.1. la ricorrente evidenzia che il Ministero solo dopo tre gradi di giudizio aveva provveduto al riconoscimento dell’anzianità di servizio in contestazione ed aggiunge che già a partire dall’anno 2015 la stessa Corte territorialeaveva ritenuto fondate analoghe domande;

2. il ricorso è infondato; Ric. 2021 n. 28268 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso del 29 agosto 2007, è applicabile alla fattispecie, l’art. 92 cod. proc. civ. nel testo modificato dal d.l. n. 273/2005, convertito dalla legge n. 51/2006, che consentiva la pronuncia di compensazione, integrale o parziale, delle spese del giudizio in presenza di giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione; questa Corte ha affermato che l'espressa motivazione della compensazione delle spese processuali è sottoposta al sindacato di legittimità in ordine alla verifica dell'idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia, perché solo l’incoerenza tra la giustificazione esplicita dei "giusti motivi" posti a base della compensazione e le ragioni di rigetto della domanda o l’erroneità in iure delle affermazioni contenute nel capo inerente al regolamento delle spese di lite si risolvono nella violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. ( Cass. n. 13767/2018;

Cass. n. 7523/2009); quanto alla novità delle questioni giuridiche ed ai contrasti giurisprudenziali le Sezioni Unite hanno evidenziato che si tratta di ragione idonea a giustificare la pronuncia di compensazione perché “sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e pertanto deve essere valutata con riferimento al momento in cui è stata introdotta la lite ovvero è stata posta inessere l'attività che ha dato origine alle spese di cui si discute, essendo però evidente che le questioni la cui novità occorre valutare non possono essere che quelle sulle quali si è determinata la soccombenza, ossia le questioni decise”( Cass.

S.U. n. 2572/2012); alla data di introduzione del giudizio di primo grado, risalente all’anno 2007 sulla questione controversa questa Corte non si era ancora pronunciata, sicché non sussiste la denunciata violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.; d’altro canto è consolidato l’orientamento secondo cui il regolamento delle spese deve essere effettuato in base ad un criterio unitario e globale, con conseguente impossibilità per il giudice del merito di applicare diversamente la regola della soccombenza in relazione ai diversi gradi di giudizio ( cfr. fra le tante Cass. 6259/2014;

Cass. n. 9064/2018);

3. in ragione della manifesta infondatezza del ricorso non occorre disporre la rinnovazione della notifica erroneamente indirizzata all’Avvocatura Distrettuale di Bari anziché a quella Generale dello Stato ( Cass. S.U. n. 608/2015); le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che il principio della ragionevole durata del processo costituisce «un preciso parametro Ric. 2021 n. 28268 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- costituzionale ai fini della conformità a Costituzione di tutte le norme che direttamente o indirettamente determinano una ingiustificata durata del processo, fornendo agli addetti ai lavori, ed in primo luogo al giudice, uno strumento per verificare la tenuta e la portata delle singole norme del codice di rito e per garantirne una interpretazione costituzionalmente orientata» (Cass.

S.U. n.20604/2008); dal principio si è tratta la conseguenza che al giudice, anche di legittimità, è fatto obbligo di evitare comportamenti che si traducano in un inutile dispendio di attività processuali ogniqualvolta, a fronte di un ricorso prima facie infondato, il compimento dell'attività processuale, seppure previsto, si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportarealcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti ( cfr. fra le tante Cass. n. 16141/2019 e Cass.n. 12515/2018);

4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art.