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Ordinanza Interlocutoria — n. 35874/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal to allow expedited settlement under new 2022 tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35874/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and the Occhetti family pending a new expedited settlement procedure. The taxpayers had challenged the retroactive application of a specific tax law provision, while the Agency argued the measure was substantive rather than procedural. The court granted the suspension because the case met the strict criteria for the new simplified resolution mechanism introduced by recent legislation.

Regesto Legislator

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Art. 5 L. 130/2022; Art. 380-bis c.p.c.: The Court of Cassation may suspend a tax appeal to allow for an expedited settlement if the taxpayer requests it and the case meets specific value and procedural thresholds.

Parole chiave

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tax appeal suspension expedited settlement procedure retroactive tax law Cassation procedural rules Revenue Agency dispute simplified tax litigation procedural vs substantive validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 L. 130/2022
Con nota del 16.9.2022 i resistenti hanno chiesto sospendersiil giudizio ai sensi dell’art. 5 l.
Art. 12, comma 2 bis, d.l. n. 78/2009
TL3013306631/2017, ritenendo illegittima l’applicazione retroattiva dell’art. 12, comma 2 bis, d.l. n. 78/2009, che consentiva all’Agenzia delle Entrate di esercitare il potere impositivo entro un periodo temporale doppio rispetto a quello ordinario.
Art. 380 bis c.p.c.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28044/2020R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Caterina Francesca Occhetti, nata a Genova (GE) l'8 agosto 1961 (C.Ff: CCHCRN61M48 D969 Z), residente in Milano alla Via Monte Rosa n. 15; Giuseppe Occhetti, nato a Genova (GE) il 31agosto 1951 ( C .

F . : CCH GPP 51M31 D969E)ed ivi residente al Corso Italia n. 28E/16; Stefano Occ h etti, nato a Genova (GE) il 9 marzo 1955 (C.F.: CC H SFN 55C09 D969 H ), residente in Arenzano, Punta del Gabbiano n. 20/O; rappresentati e difesi dagl i Avv. ti Alessio Giulio Cavagnaro del Foro di Genova (C.F.: CVG LS G 77R15 D969 L) e F ilippo Sciuto del Foro di Roma (C.F.: SC T FPP 65A18 H 5 0 1 I ) , con elezione di domicilio presso lo studio di Avviso accertamento – Applicazione retroattiva art. 12, comma 2 bis, d.l. n.2 quest'ultimo in 00196 -Roma, alla Via E. Gianturco n. 6, come da procura specialein calce al controricorso; -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 156/1/2020emessa dalla CTR Liguria il 05 / 02 /20 20 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Andrea Penta.

Ritenuto infatto 1. Occhetti Giuseppe, Occhetti Stefano ed Occhetti Caternia Francesca proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova avverso l’avviso di accertamento n. TL3013306631/2017, ritenendo illegittima l’applicazione retroattiva dell’art. 12, comma 2 bis, d.l. n. 78/2009, che consentiva all’Agenzia delle Entrate di esercitare il potere impositivo entro un periodo temporale doppio rispetto a quello ordinario.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. Sull’appello dei contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale Liguria accoglieva il gravame, escludendo che potesse ipotizzarsi un’efficacia retroattiva dell’art. 12 d.l. n. 78/2009, in quanto ci si trovava di fronte ad uno strumento giuridico che non era catalogabile come “procedimentale”, ma rivestiva un carattere “sostanziale”.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Occhetti Giuseppe, Occhetti Stefano ed Occhetti Caterina Francesca hanno resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio, i resistenti ha nno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 2 bis, d.l. n. 78/2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR affermato la natura sostanziale e, quindi, la non retroattività dell’art. 12 citato, senza operare un distinguo tra il comma 2, da un lato (avente effettivamente natura sostanziale), ed i commi 2-bis e 3, dall’altro (aventi, invece, natura procedimentale).

2. Con nota del 16.9.2022 i resistenti hanno chiesto sospendersiil giudizio ai sensi dell’art. 5 l. n. 130/2022, dichiarando di voler presentare l’istanza di definizione agevolata del contenzioso.

3. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che:

a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta parzi almente soccombente nei precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 50.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ;

b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivocomma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risal endo la PEC di notifica al giorno 9.11.2020.

4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione