Italian tax court dismisses VAT penalty appeal due to lack of immediate evidentiary clarity on intent letter falsity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the Agency for Revenue's interlocutory order regarding VAT penalties imposed on Di Scipio Raimondo. The administrative authority argued that discrepancies between export intent letters and invoices proved intentional falsity, while the lower court required specific proof of the taxpayer's knowledge of such falsity. The court declined to rule immediately because the factual distinction between a missing intent letter and a false one was not yet clear for a definitive decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 e 36 del d.Lgs. n. 546/1992; Art. 8 c. 1 lett. c) del d.P.R. n. 633/1972: The court will not issue a definitive ruling on the application of VAT sanctions for irregular invoicing when the factual basis regarding the falsity of intent letters requires further clarification before a decision can be made.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 15711 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro DISCIPIO RAIMONDO - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara n. 600 / 0 7 / 2 0 depositata i n data 03/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 8 / 10 /202 2 d al Consigliere Relatore Roberto Succio ;
Rilevatoche: - i l contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per IVA 2010 e 2011 con il quale l’Ufficio recuperava il tributo Oggetto: cessioni esportazione – dichiarazione intenti – erroneità Cons.Est. Roberto Succio - 2 disconoscendo la non imponibilità delle operazioni contestate e , conseguentemente,applicava le sanzioni per violazione dell’art. 8 lett.c) del d.P.R. n. 633 del 1972 per irregolarità nelle fatturazioni effettuate nei confronti della società Raicam Industrie s.r.l. qualificatasicome esportatore abituale; l’ A mministrazione aveva nello specifico rilevat o la difformità tra le lette re di intento riguardantila richiesta di cessione di parti ricambi auto e le fatture emessedal Di Scipio per operazioni di servizi di manutenzione e la mancata registrazione e invio telematico della dichiarazione d’intento; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; - l’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione di prime cure; - la CTR con la sentenza qui gravata confermava la statuizione di primogrado ritenendo necessaria una prova specifica secondo cui lalettera di intenti era falsa e il Di Scipio era a conoscenza di tale falsità; in questo senso la sentenza di appello riteneva che le deduzioni dell’Ufficio no n potevano assurgere ad elemento probatorioper l’applicazione delle sanzioni e il recupero dell’IVA; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entr ate con atto affidato a duemotivi e illustrato da memoria;
Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1e dell’art. 36 del d. L g s. n. 546 del 1992 in combinato disposto conl’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in combinato dispostocon l’art. 8 c. 1 lett.
c) del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché conl’art. 1 del d. L. n. 746 del 1983 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso la propria decisione sulla base dell’erroneo presupposto della accertata falsità della lettera d’intenti, quanto ciò che l’Ufficio contestava era invece la mancanzadi una lettera d’intenti collegata alle prestazioni esposte nelle fatture in contestazione, atteso che l’unica lettera d’intenti resa dal fornitore si riferisce a prestazioni diverse da quelle Cons.Est. Roberto Succio - 3 indicate nelle fatture; così operando la il giudice dell’appello – secondoil ricorrente – avrebbe errato nell’inquadramen to dei fatti presupposti; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art.8 c. 1 lett.
c) del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 1 d. L. N. 793 del 1983 in combinato disposto con l’art. 1 c. 383 e 384 della L. n. 211 del 2004 di modifica dell’art. 7 del d. Lgs. n. 471 del1997 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneaementeritenuto irrilevante il rispetto dei requisiti formali dellalettera d’intenti per l’applicazione della sanzione; - ritiene il Colle gio che la questione posta con i motivi di ricorso non siadi immediata evidenza decisori