Italian tax court suspends proceedings under new law due to lack of novelty in assessment data.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione granted a suspension of the tax proceedings pending a new ruling on January 16, 2023. The case involved the Agenzia delle Entrate challenging a regional commission's partial acceptance of a taxpayer's appeal regarding an integrative IRPEF 2010 assessment. The court found that the statutory requirements for suspending the process were met because the assessment data lacked the necessary novelty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 della L. n. 130 del 2022; When tax assessment data lacks novelty, the court must suspend proceedings to allow for a new evaluation of the administrative act's legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 7638 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro GARCEA FRANCESCO rappresentato e difeso giusta procura speciale allegataal controricorso dall’avv. Vittorio De Franco con domicil i o eletto pressol’avv. Giuseppe Ambrosio nel suo studio in Roma, al viale delle Bellearti n. 7 (PEC: vittoriodefranco@avvocaticatanzaro.legalmail.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l a Calabrian. 2015 / 0 4 / 2 0 depositata i n data 14 / 09 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 8 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;
Oggetto: sospensione processo–L. n. 130/2022 Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - il contribuente ricorreva avver s o l’avviso di accertamento per IRPEF2010; - l a CTP adita accoglieva in parte il ricorso; - l’Ufficio appellava tale pronuncia e la CTR con la sentenza qui impugnata rigettava l’ appello , ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento integrativo in quanto difettavano i presupposti di legge quanto ai dati connotati da novità, in capo all’AmministrazioneFinanziaria; - ricorr e a questa Cort e l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi; il contribuente resiste con controricorso; entrambe le partihanno depositato memoria;
Consideratoche: - è in atti istanza di sospensione ex L. n. 130 del 2022 , formulata con memoria; -sussistono i presupposti di legge per il suo accoglimento; -visto l’art. 5 della L. n. 130 del 2022; p.q.m. dichiara sospeso il processo sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolodella S ezion