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Ordinanza Interlocutoria — n. 35863/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings under new law due to lack of novelty in assessment data.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35863/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione granted a suspension of the tax proceedings pending a new ruling on January 16, 2023. The case involved the Agenzia delle Entrate challenging a regional commission's partial acceptance of a taxpayer's appeal regarding an integrative IRPEF 2010 assessment. The court found that the statutory requirements for suspending the process were met because the assessment data lacked the necessary novelty.

Regesto Legislator

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Art. 5 della L. n. 130 del 2022; When tax assessment data lacks novelty, the court must suspend proceedings to allow for a new evaluation of the administrative act's legality.

Parole chiave

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tax assessment suspension novelty requirement IRPEF 2010 administrative legality Corte di Cassazione L. 130/2022 integrative assessment amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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L. n. 130 del 2022
Consideratoche: - è in atti istanza di sospensione ex L. n. 130 del 2022 , formulata con memoria; -sussistono i presupposti di legge per il suo accoglimento; -visto l’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 7638 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro GARCEA FRANCESCO rappresentato e difeso giusta procura speciale allegataal controricorso dall’avv. Vittorio De Franco con domicil i o eletto pressol’avv. Giuseppe Ambrosio nel suo studio in Roma, al viale delle Bellearti n. 7 (PEC: vittoriodefranco@avvocaticatanzaro.legalmail.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l a Calabrian. 2015 / 0 4 / 2 0 depositata i n data 14 / 09 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 8 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Oggetto: sospensione processo–L. n. 130/2022 Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - il contribuente ricorreva avver s o l’avviso di accertamento per IRPEF2010; - l a CTP adita accoglieva in parte il ricorso; - l’Ufficio appellava tale pronuncia e la CTR con la sentenza qui impugnata rigettava l’ appello , ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento integrativo in quanto difettavano i presupposti di legge quanto ai dati connotati da novità, in capo all’AmministrazioneFinanziaria; - ricorr e a questa Cort e l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi; il contribuente resiste con controricorso; entrambe le partihanno depositato memoria;

Consideratoche: - è in atti istanza di sospensione ex L. n. 130 del 2022 , formulata con memoria; -sussistono i presupposti di legge per il suo accoglimento; -visto l’art. 5 della L. n. 130 del 2022; p.q.m. dichiara sospeso il processo sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolodella S ezion