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Ordinanza — n. 35858/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for missing factual examination of signature authority evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35858/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax agency's appeal inadmissible due to a failure to examine a decisive fact regarding the official's signing authority. Although the agency argued the lower court ignored a delegation document submitted in the first instance, the Regional Tax Court had explicitly found no such document produced by the agency's office. The court ruled that the agency should have challenged the lower court's finding of non-production through a revocation appeal rather than claiming an oversight.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: An administrative appeal is inadmissible if the appellant fails to address a decisive factual error by invoking the specific revocation remedy under Art. 395, n. 4 c.p.c., instead of claiming a mere judicial oversight.

Parole chiave

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administrative appeal inadmissibility decisive fact omission revocation appeal remedy judicial oversight error tax authority procedural duty impugnazione di decisioni amministrative riesame della rendita AI revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
elementi di prova a supporto o giustificazione dei poteri di firma stessi, che “nulla risulta a tal fine esibito dall’Ufficio”; ne discende, quindi, che l’Agenzia avrebbe dovuto censurare il preteso vizio col mezzo della revocazione, ex art. 395, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
art. 42 d.P.R. n. 600/1973

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1778/2016
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Testo completo

/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19965/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro TEDESCHI RENZO -intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia- Romagna, n. 137/2021depositata in data 27.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: N. 19965/21 R.G. con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l ’Emilia - Romagna accolse l’ appell o di Renzo Tedeschi avverso la sentenz a n. 504 /201 5 della C.T.P. di Reggio Emilia , che – previa riunione - aveva rigettato i tre ricorsi da lui propost i per l’annullamento di altrettanti avvisidi accertamento notificatigli, contenenti rilievi ai fini IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2010-2012; nel riformare la prima decisione, il giudice d’appello ritenne fondata l’eccezione del contribuente circa il difetto di potere di firma del funzionario che aveva firmato detti avvisi, nulli ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, perché dagli stessi non si evinceva se il firmatario, qualificato come “capo area”, appartenesse o meno alla carriera direttiva, ed inoltre perché l’Agenzia non aveva prodotto in giudizio la delega; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

Renzo Tedeschi è rimasto intimato; consideratoche: 1.1 – c o n l’unico motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: evidenzia la ricorrente che il potere di firma in capo al funzionarioin questione risultava dalla delega prodotta con la memoria nel corso del giudizio di primo grado, in data 1.10.2015e che tale fatto non è stato preso in esame dal giudice d’appello; 1.2 –il ricorso è inammissibile; invero, la ricorrente sostiene di aver prodotto in atti la delega in favore del funzionario firmatario degli avvisi impugnati sin dal 1.10.2015, nel giudizio di primo grado, ma l’allegazione si scontra con lo speculare contrario accertamento eseguito, sul punto, dalla C.T.R., che ha testualmente affermato, quanto agli N. 19965/21 R.G. elementi di prova a supporto o giustificazione dei poteri di firma stessi, che “nulla risulta a tal fine esibito dall’Ufficio”; ne discende, quindi, che l’Agenzia avrebbe dovuto censurare il preteso vizio col mezzo della revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., il profilo in rilievo attenendo, con ogni evidenza, all’errore revocatorio, nella sostanza essendosi denunciata una mera “svista” in cui sarebbe incorso il giudice d’appello, non accortosi della detta produzione documentale; 2.1 – i n definitiva, il ricorso è inammissibile ; nulla va disposto sulle spese, l’intimato non avendo svolto difese; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R . n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.228/2012 (v.

Cass. n. 1778/2016);

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile