Cassation court dismisses appeal on implicit res judicata, citing lack of immediate evidentiary clarity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the interlocutory order regarding the implicit res judicata of the tax roll. The taxpayer argued that the Regional Tax Court's partial acceptance of the appeal on four vehicle tax cases created a binding precedent, while the Revenue Agency contested the notification of specific tax notices. The court ruled that the issue lacked immediate evidentiary clarity and required further examination by the ordinary section.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c. n. 3; Art. 360 c.p.c. n. 5; Art. 140 c.p.c.; Art. 143 c.p.c.; Art. 60 D.P.R. 600/1973; Art. 2697 c.c.: The court must remand cases where the existence of implicit res judicata is not immediately evident from the record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 16261 /202 1 proposto da VALERIALESSANDRO rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. Simona Di Fonso (PEC: simonadifonso@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato PEC ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - resistente – REGIONELAZIO in persona del Presidente pro tempore - intimata - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4062/10/20depositata i n data 17 / 12 /20 20 , Oggetto: impugnazione estrattodiruolo-giudicato implicito Cons.Est.
Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente RobertoSuccio; Rilevatoche: - Valeri Alessandro impugnava l'estratto di ruolo contenente il mancatopagamento di nove cartelle meglio specificate in ricorso; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso ritenendolo inammissibile in ordinealle quattro cartelle aventi ad oggetto i tributi automobilistici; - l’ U fficio appellava deducendo l'infondatezza dell'eccezione della mancatanotifica delle cartelle di pagamento ad eccezione di una in ordine alla quale p rocedeva l'annullamento e al conseguente sgravio; - la CTR accoglieva l'appello ritenendo correttamente notificata la cartella numero 09720120146930029 e la cartella numero 09720120065331324; riteneva invece non provata la notifica della cartella numero 0972 0110053891432 e tardiva in quanto eseguita oltre al termine decennale di prescrizione la notifica della cartella numero09720020133646777; - l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in vista della pubblicaudienza; - ricorre il contribuente con un motivo che illustra con memoria;
Consideratoche: - il solo motivo di ricorso dedotto denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 140, 143 c.p.c. e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973,2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., travisament o dellaprova documentale costituente atto pubblico (relata di notifica) denunciabile ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto corretto l’iter notificatorio delle cartelle contestate per le quali non venivano consegnate e non ent ravano quindi nella sfera di conoscibilità del destinatario le c.d. “raccomandateinformative”; - il contribuente, con la memoria depositata in data 18 ottobre 2021, pone espressamente la questione relativa alla sussistenza di un Cons.Est.
Roberto Succio - 3 giudicato c.d. implicito dal momento che la questione della impugnabilitàdel ruolo è stata oggetto di discussione tra le parti e, risoltanegativamente in un primo momento, è stata accordata dalla sentenzaimpugnata e non più oggetto di contestazione; - detto profilo non risulta compiutamente risolto dalla recente pronunciadi questa Corte a SS. UU., n. 26283 del 6 settembre 2022 ; - pertanto, la controversia si appalesa di non immediata evidenza decisoriae va quindi rimessa alla sezione ordin