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Ordinanza — n. 35833/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax notice, ruling solidary liability notice need not detail facts against cessionary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35833/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision rejecting their challenge to a payment notice. The taxpayer argued the notice lacked sufficient motivation regarding their solidary liability, while the tax authority contended that the statutory provision itself provided adequate grounds. The court held that because the cessionary is not the primary debtor, the notice need only reference the law extending liability, not the specific facts of the transfer.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs. n. 472/1997; Art. 14 DPR 602/1973: When a cessionary is held solidarily liable for taxes owed by the transferor, the payment notice need not detail the specific facts of the transfer against the cessionary, as the statutory extension of liability suffices for the motivation requirement.

Parole chiave

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solidary liability tax payment notice cession of business obligation of motivation tax administration primary debtor DPR 602/1973 assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 14 D.Lgs. n. 472/1997
Consideratoche: - con l’unico motivo di ricorso si deduce l ’ erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per avere la CTR ritenuto che la mera indicazionedella qualifica di responsabile in solido ai sensi dell’art. 14 d.
Art. 14 DPR 602/1973
Consideratoche: - con l’unico motivo di ricorso si deduce l ’ erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per avere la CTR ritenuto che la mera indicazionedella qualifica di responsabile in solido ai sensi dell’art. 14 d.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
Art. 1 comma 17 IN n. 228/2012
Consideratoche: - con l’unico motivo di ricorso si deduce l ’ erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per avere la CTR ritenuto che la mera indicazionedella qualifica di responsabile in solido ai sensi dell’art. 14 d.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10648 del 01/04/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 19169 /202 1 proposto da SIEM s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in a tti dall’avv. Alessandro Bargoni (PEC: avvocato.bargoni@pec.it ) e dall’avv. FrancescaPaglialunga; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l e Marchen. 161 / 0 2 / 2 1 depositata i n data 05 / 0 2 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 8 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Oggetto:art14 dpr 602/73 – motivazione cartella – responsabilitàsolidale Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avver s o la cartella di pagamento notificatale per tributi riferiti all’anno 2004 , dovuti secondo il riscossorenella sua veste di debitore in via solidale in dipendenza dellacessione di azienda della soc ietà DR impianti alla SIEM ; - l a CTP adita accoglieva il ricorso; - l’Ufficio appellava tale pronuncia e la CTR con la sentenza qui impugnata rigettava l’impugnazione, in quanto riteneva che la contribuentenon poteva dirsi all’oscuro della fattispecie concreta dacui scaturiva l’atto impositivo dal momento che era conscia di averacquistato l’azienda dalla soc ietà DR impianti s.n.c. e quindi eraresponsabile in solido per i tributi dovuti; - ricorr e a questa Cort e la SIEM s.r.l. con atto affidato a un solo motivo che illustra con memoria ; resiste con controricorso l’Agenziadelle Entrate ;

Consideratoche: - con l’unico motivo di ricorso si deduce l ’ erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per avere la CTR ritenuto che la mera indicazionedella qualifica di responsabile in solido ai sensi dell’art. 14 d. Lgs. n. 472 del 1997 in capo alla società ricorrente fosse idonea ad assolvere all’obbligo di motivazione della cartella di pagamentoimpugnata; - il motivo è infondato; - ed invero, la circostanza che, in forza dell'art. 14 in argomento è estesa al cessionario la responsabilità solidale nel pagamento, assume rilevanza ai fini della definizione della questione relativa all'obbligo di motivazione della cartella di pagamento;

è nei confrontidel cedente che deve essere svolta l'attività acce rtativa, essendoquesti il soggetto passivo, poiché è nei suoi confronti che siè realizzato il presupposto impositivo, in particolare la cessione delbene, il che implica che è nei confronti del medesimo che deve essere notificato, eventualmente, un avvis o di accertamento contenentela motivazione nella quale deve specificamente essere Cons.Est. Roberto Succio - 3 contestata la sussistenza dei presupposti per la pretesa impositiva;nei confronti del cessionario, non essendo il soggetto passivo,correttamente l'amministrazione finanzia ria provvede alla mera iscrizione a ruolo dell'importo non versato dal cedente, in forza della responsabilità solidale configurata dalla previsione di cuiall'art. 14 di cui si è detto ; - quel che dunque rileva, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazionedella cartella di pagamento allo stesso notificato è che inessa sia riportata la ragione della pretesa, cioè la estensione, a titolo di responsabilità solidale, della richiesta di pagamento del tributo di cui è soggetto passivo il cedente, potend o, sotto tale profilo,ritenersi assolto l'onere di motivazione mediante il mero 5 riferimentoalla previsione di cui all'art. 14, cit., come avvenuto nella presente fattispecie (in termini, Cass.

Sez.5, Ordinanza n. 10648 del 01/04/2022 ) ; - e venendo alla fattispecie concreta , nel caso che ci occupa la cartellaimpugnata – debitamente trascritta in ricorso – così come accertato dalla CTR, recava chiaramente informazioni sufficienti per consentire al cessionario di non restare “all’oscuro della fattispecie concreta da cui scatur iscono gli atti impositivi dal momentoche era conscia di aver acquistato l’azienda dalla DR …” (pag.3 terzo capoverso della pronuncia gravata); - pertanto, il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; cond anna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 6.000,00per compensi, oltre a lle spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente Cons.Est. Roberto Succio - 4 dell'ulterioreimporto a t