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Ordinanza — n. 35828/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court ruling for failing to recognize simplified postal notification validity in tax collection cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35828/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision regarding a tax payment notice and mortgage registration. The lower court incorrectly invalidated the notification because the recipient did not receive a separate confirmation letter, arguing this broke the statutory chain for interruption of limitation periods. The court ruled that direct postal notification by the tax collector constitutes a simplified, constitutionally valid form of service that does not require a separate confirmation letter.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 1 DPR 602/1973; Art. 8 L. 890/1982: In tax collection proceedings, direct postal notification by the collector is a simplified and constitutionally valid form of service that does not require a separate confirmation letter to interrupt limitation periods.

Parole chiave

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simplified postal notification tax collection procedures interruption of limitation periods direct service by collector mortgage registration validity constitutional compliance administrative notification rules opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 2943 c.c.
Consideratoche: - il primo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. in relazione all’art.8 della L.
Art. 8 L. n. 890 del 1982
Art. 140 c.p.c.
890 del 1982 e dell’art. 140 c.p.c. per avere la CTR errato nel ritenere non validamente comunicata l’iscrizione ipotecaria per non esser stati effettuati gli adempimenti previsti Cons.Est.
Art. 26 comma 1 DPR n. 602 del 1973
3 ultimo periodo, la stessa sentenzaimpugnata) ai sensi dell'art. 26, c .
Art. 1 comma 883 L. n. 145 del 2018
890 del 1982 e dell’art. 140 c.p.c.
art. 2943 c.c
Consideratoche: - il primo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c.
art. 140 c.p
890 del 1982 e dell’art. 140 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019
Corte Costituzionale, sentenza n. 175 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 24951 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE subentrata a titolo universale a RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit Sicilia S.p.A.), giustadisposizione di cui all’art. 76 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio n. 106, rappresentata e di fesa dall’avv . Santo Finocchiaro (PEC: santo.finocchiaro@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Gerardo Russillo (PEC: gerardorussillo@ordineavvocatiroma.org)in via Cipro n. 77;

–ricorrente – Contro CASTIGLIACARMELA - intimata - Econtro Oggetto: preavviso di iscrizioneipotecaria Cons.Est. Roberto Succio - 2 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - resi stente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l a Sicilia n.2195/05/21 depositata i n data 05 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 8 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Rilevatoche: - Castiglia Carmela impugnava l’intimazione di pagamento notificataleper Iva riferita agli anni 1986 - 1988; - la CTP accoglieva il ricorso; - appellava tale pronuncia il concessionario della Riscossione; - l a CTR con la pronuncia impugnata rigettava i motivi di appello relativi alla notifica dell’intimazione di pagamento e accoglieva il motivo relativo all’annullamento dell’iscrizione ipotecaria ritenendo che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non costituivaoggetto del giudizio , proposto avverso l’intimazione di pagamento, e non era stata autonomamente impugnata ; pertanto, la sentenza di primo grado era sul punto ritenuta dal giudicedell’appello viziata da extra petizione ; - ricorre a questa Corte i l concessionario per la riscossione con atto articolatosu due motivi di ricorso , illustrat i da memoria ; l’Agenzia delleEntrate ha depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica;la contribuente è rimasta intimata;

Consideratoche: - il primo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. in relazione all’art.8 della L. n. 890 del 1982 e dell’art. 140 c.p.c. per avere la CTR errato nel ritenere non validamente comunicata l’iscrizione ipotecaria per non esser stati effettuati gli adempimenti previsti Cons.Est. Roberto Succio - 3 dall’art.8 citato oltre che dall’art. 140 c.p.c. e quindi non interrotto iltermine prescrizionale; - il motivo è fondato; - costantemente questa Corte ha affermato , quanto agli adempimentiprevisi nel caso di notifica degli atti impositivi e di riscossione a mezzo posta direttamente dall’Amministrazione finanziaria o dal riscossore, che , qualora la notifica della cartella dipagamento sia eseguita, come in questo caso è avvenuto (come riferiscesul punto, specialmente a pag. 3 ultimo periodo, la stessa sentenzaimpugnata) ai sensi dell'art. 26, c . 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, d i raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinarioe non quelle della legge n. 890 del 1982; - esse costituiscono una forma "semplificata" di notificazione che sì giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenzan. 175 del 2 018, in relazione alla funzione pubblicistica svoltadall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimentodella vita finanziaria dello Stato» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 288 72 del 12/11/2018, conf.

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 10037 del 10/04/2019,); - secondo tale orientamento, che il Collegio condivide appieno, «in temadi riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del l'art. 26, comma 1, del d.P.R.n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessariol'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme con cernenti il servizio postaleordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, dellaI. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982»).E d'altro canto, come affermatoda Cass. n. 28872 del 12/11/ 2018, sopra citata, la Corte Cons.Est.

Roberto Succio - 4 costituzionale,occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione dell'art. 26,primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevando che «la semplificazione insita nella noti ficazione diretta», consistente «nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt.148cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982» e nella «mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)»,«anche se [...] compor ta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, non di meno [...] è comunque garantitaal destinatario un'ef fettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell'art. 26, primo comma,d.P.R. n. 602 del 1973». ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 «c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegnadel plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo»; - alla luce della decisione sul motivo che precede il secondo motivo, incentratosulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. incombinato disposto con gli artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973per avere la CTR ritenuto maturato, stante l’invalidità della notifica di cui si è detto, il termine prescrizionale tra la notifica della cartella e la notifica dell’intimazione di pagamento, è assorbito; - conseguentemente, accolto il primo motivo e dichiarato assorbito ilsecondo; la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m.

Cons.Est. Roberto Succio - 5 accoglieil primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnatain relazione al mo