Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper fact re-evaluation and procedural timing violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Life Analytics s.r.l. inadmissible, ordering the payment of costs. The appellant argued that the lower court erred in assessing subjective intent and evidence regarding payment delays, but the Court found these to be matters of fact within the trial judge's discretion. Furthermore, the appeal was rejected because it was filed after the statutory deadline for appeals initiated via summons following September 11, 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter, comma 5, c.p.c.; Art. 54, comma 2, D.L. 83/2012: Appeals filed after September 11, 2012, for judgments by summons are inadmissible if not lodged within the prescribed period; furthermore, cassation cannot re-evaluate factual determinations made by the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27855-2021 proposto da: LIFE ANALYTICSs.r.l. , con sede in Oderzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ARTURO VASSALLO; -ricorrente - contro CURATELA del FALLIMENTO N.50/2011 ANTONIO AMATO C. MOLINI E PASTIFICI in Salerno s.p.a. in liquidazione, in persona del Curatore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO RUSSO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1272/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/7/2021; Ric. 2021 n. 27855 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI. Rilevato che:
1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2577/2018, accoglieva la domanda formulata ex art. 67, comma 2, l. fall. dal fallimento della società Antonio Amato C. Molini e Pastifici in Salerno s.p.a. in liquidazione e dichiarava inefficaci i pagamenti effettuati dalla fallita nei confronti di Eurolab s.r.l. per complessivi € 20.007,25, condannando quest’ultima alla restituzione della somma alla procedura concorsuale, oltre a interessi e spese.
2. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza in data 16 luglio 2021, rigettava l’impugnazione presentata avverso questa statuizione da Eurolab s.r.l., ritenendo –fra l’altro e per quanto qui di interesse – che il collegamento funzionale di una serie di emergenze processuali, ciascuna in sé connotata di una significativa rilevanza, inducesse a convenire che Eurolab s.r.l., nel momento in cui aveva incassato gli assegni consegnati dalla società poi fallita, aveva piena consapevolezza del dissesto societario della debitrice. Osservava, inoltre, che l’appellante, pur avendo asserito che i pagamenti erano avvenuti nei termini d’uso, non aveva allegato elementi o dati utili a riportare i ritardi verificatisi a tempistiche unitarie e definite in termini consuetudinari, né aveva fornito elementi idonei a valutare l’andamento che il rapporto fra le parti aveva assunto in concreto.
3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Life Analytics s.r.l., società in cui si è fusa per incorporazione Eurolab s.r.l., prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento della società Antonio Amato s.p.a.. Ric. 2021 n. 27855 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -3- Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che:
4. Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica ”violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa o errata applicazione e valutazione dell’elemento soggettivo dell’azione, c.d. scientia decoctionis, di cui alla l. fall., art. 67, comma 2, e per omessa o errata applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. –art. 116 c.p.c.”, assume che la Corte di merito abbia completamente trascurato di compiere una valutazione complessiva degli elementi sintomatici emergenti dalle risultanze processuali, non abbia tenuto conto delle qualità e delle specifiche conoscenze del creditore e abbia errato nel ritenere raggiunta la prova per presunzioni, valorizzando elementi indiziari non dotati del carattere di gravità, precisione e concordanza.
La Corte d’appello, in particolare, avrebbe trascurato – in tesi - di considerare che nessun precedente rapporto commerciale vi era stato fra le parti, che l’assegno consegnato dalla Antonio Amato s.p.a. era andato insoluto, stando alle risultanze delle prove orali espletate, a causa di un mero disguido tecnico, a cui la debitrice aveva sopperito mediante l’emissione di un nuovo assegno e il pagamento della penale dovuta. Né l’accipiens avrebbe potuto arguire – aggiunge il ricorrente – l’irreversibilità della crisi della sua debitrice dagli articoli comparsi sulla stampa nazionale e locale, che evidenziavano non l’irreversibilità della crisi finanziaria del pastificio, ma la sua crescita economica e produttiva, o dai bilanci di quest’ultima.
5. Il motivo è inammissibile. Le presunzioni semplici –secondo la costante giurisprudenza di questa Corte -costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione Ric. 2021 n. 27855 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -4- del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.
In particolare, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge e apprezzare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 8023/2009, Cass. 10847/2007, Cass.1404/2001).
Risulta perciò inammissibile la censura in esame, la quale da un lato lamenta la mancata espressa inclusione nel novero degli elementi da esaminaredi talune circostanze, dall’altro propone una diversa lettura degli elementi apprezzati dal giudice del merito, al fine di valutarne la pregnanza in termini di prova presuntiva, in quanto, come detto, l’individuazione degli elementi rilevanti a tal fine e l’apprezzamento della loro gravità, precisione e concordanza è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, a cui il disposto dell’art. 116 cod. proc. civ. attribuisce il compito di valutare le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, non rivedibile in questa sede.
6. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, poiché la Corte di merito non ha correttamente valutato i Ric. 2021 n. 27855 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -5- singoli elementi probatori addotti da Eurolab, negando loro valore indiziario.
7. Il motivo è inammissibile. In vero, A questo proposito giova ricordare che la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione di cui all'art. 348-ter, comma 5, si applica, agli effetti dell'art. 54, comma 2, d. l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11 settembre 2012 (Cass. 11439/2018), come è avvenuto in questo procedimento.
8. Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa o errata o falsa valutazione e applicazione dell’art. 67, comma 3, l. fall. e art. 12 preleggi”, sostiene che Eurolab, a differenza di quanto ritenuto dal collegio di merito, in realtà aveva fornito ampia prova in ordine alla riconducibilità dei pagamenti nei termini d’uso, essendo gli stessi avvenuti in conform ità alla prassi commerciale intercorrente, all’epoca dei fatti, fra le parti: la documentazione contabile prodotta e le deposizioni assunt e attestavano, infatti, che Eurolab, per prassi, tollerava i ritardi di pagamento dei propri clienti, ivi compreso quellodel pastificio Antonio Amato.
9. Il motivo in esame non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma è espressione di un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di Ric. 2021 n. 27855 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -6- una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte. La censura risulta perciò inammissibile, dato che deduce, apparentemente, una violazione di norme di legge ma mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(Cass. 5987/2021, Cass., Sez. U., 34476/2019, Cass. 29404/2017, Cass. 19547/2017, Cass.16056/2016).
10. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente