Cassation court dismisses tax authority's administrative seizure due to court omission of pronouncement on debt extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially accepted the taxpayer's appeal against an administrative vehicle seizure order issued by the Regional Tax Court. The lower court failed to rule on the taxpayer's request to declare the subject matter of the dispute ceased, despite evidence that the tax agency had voluntarily cancelled the seizure and the underlying debts had expired. Consequently, the higher court quashed the lower court's decision and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.: When a lower court omits to rule on a request to declare the subject matter of the dispute ceased due to the extinction of the debt or voluntary withdrawal of enforcement measures, the cassation court must quash the decision and remit the case.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13395/2021R.G. proposto da: Avv. de Sisto Luigi, nato a Raviscanina (CE) il 2.01.1947 (C.F.: DSSLGU47A02H202S), con studio in Roma, alla Via Panare n. 14 . dove elegge domicilio, rappresentato e difeso da sèstesso ex art. 86 c . p . c . ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione (C.F. : 13756881002 ), in pe rsona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3 587 / 20 20 emessa dalla CTR del Lazio il Preavviso di fermo amministrativo derivante da cartelle di pagamento 18/11/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere relatore dott.
Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Luigi d e Sisto proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso il preavviso di fermo amministrativo della propria autovettura derivante da sei cartelle di pagamento notificate nel 2013.
2. La Commissione Tributaria Provinciale, dopo aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella avente ad oggetto la “cassa deposito e prestiti – cassa ammende”, rigettava il ricorso, evidenziando, per quanto nella presente sede ancora rileva, che le cartelle di pagamento risultavano tutte tempestivamente notificate entro i termini derivanti dalla natura del tributo richiesto e che, avuto riguardo ai contenziosi eventualmente pendenti in sede tributaria, non risultava agli atti la sospensione giudiziale dell’efficacia esecutiva.
3. Sull’appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale delLazio rigettava il gravame, confermando in toto le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e sostenendo che non risultavano pendenti contenziosi in sede tributaria relativi all’impugnazione di alcune delle cartelle di pagamento indicate nel preavviso di fermo.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione Luigi de Sisto sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
3) e 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva, nel corso del giudizio d’appello, sua sponte cancellato il provvedimento di fermo, oltre che l’ipoteca iscritta sui suoi beni immobili, gli aveva restituito le somme di cui si era appropriata (a seguito di pignoramento presso terzi) per suoi crediti rivelatisi poi inesistenti ed aveva sgravato una cartella inerente l’anno 1994, con la conseguenza che la CTR avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, come da lui richiesto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’accertata (in sede giudiziaria) nullità di tre delle sei cartelle poste a suo fondamento comportava l’illegittimità del fermo amministrativo nella sua interezza.
3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. In ossequio al principio di autosufficienza, il ricorrente ha debitamente trascritto sia i documenti prodotti nel corso del giudizio d’appello con la memoria illustrativa (dai quali si evinceva che l’Agenzia delle Entrate- Riscossione aveva, tra l’altro, cancellato il provvedimento di -preavviso di- fermo per cui è causa) sia il primo motivo d’appello (con il quale aveva evidenziato che tre delle sei cartelle di pagamento poste a fondamento del fermo amministrativo – e, precisamente, quelle contraddistinte dai nn. 09720130235572958000, 09720160164926867000 e 09720170186236786000 –erano state annullate con sentenze passate in giudicato), nonché le conseguenti conclusioni rassegnate, volte, rispettivamente, ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la declaratoria di illegittimità del fermo amministrativo.
Non è revocabile in dubbio, siccome risultante ex actis(in particolar modo, dalla stessa sentenza qui impugnata), che la CTR non abbia proprio preso posizione sulle riportate istanze, in tal guisa incorrendo in una chiara omissione di pronuncia, correttamente denunciata nella presente sede ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 360, comma 1, n.4), c.p.c.
4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in via subordinata, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
3) e 5), c.p.c., per aver la CTR erroneamente affermato che le cartelle sottese al preavviso di fermo non fossero state impugnate nei termini, nonostante fosse stato dimostrato documentalmente l’esatto contrario, e per aver escluso che il credito tributario si fosse estinto per intervenuta prescrizione. 4.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento dei precedenti.
5. Il ricorso va, pertanto,in accoglimento dei primi due motivi, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr