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Ordinanza Interlocutoria — n. 35795/2022 — snciv Generato dall'IA

Court orders joint trial of tax penalty and underlying VAT assessment case pending final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35795/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the transfer of the tax penalty case to a new docket for joint hearing with the pending VAT assessment appeal. The tax agency argued that the penalty should be suspended until the underlying VAT dispute is resolved, citing procedural violations. The court agreed that the penalty's validity depends on the outcome of the VAT review, necessitating a combined trial to ensure consistent legal application.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 654 CPP: When the validity of a tax sanction depends on the outcome of a pending judgment on the underlying tax liability, the court must order a joint trial of both proceedings to ensure procedural consistency.

Parole chiave

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tax penalty suspension pending judgment dependency joint trial order VAT assessment appeal procedural consistency sottrazione dell'iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
civ.) della "violazione/falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., in combinato disposto con art.
Art. 2909 c.c.
295 c.p.c., in combinato disposto con art. 2909 cc e 654 CPP" (cfr.
Art. 654 CPP
art. 380-bis cod. proc. civ
sottese alle sanzioni stesse; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso FABRIZIO LANZA; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
art. 295 c.p
civ.) della "violazione/falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., in combinato disposto con art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 23965-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro FABRIZIO LANZA (C.F. LNZFRZ79D04C351E), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. GIOVANNA FONDACARO, unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA CASETTA MATTEI, n. 239, presso lo studio dell'AVV.

SERGIO TROPEA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5330/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 12/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a FABRIZIO LANZA un atto di irrogazione di sanzioni I.V.A. relativamente all'anno di imposta 2003, conseguenti ad un precedente avviso di accertamento per l'imposta predetta; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania che, con sentenza n. 252/2013, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, la quale, con sentenza n. 5330/13/2020, depositata il 12/10/2020, ha rigettato il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come l'atto di irrogazione di sanzioni in commento dovesse essere annullato, dipendendo da un precedente avviso di accertamento, a propria volta annullato relativamente alle riprese I.V.A. sottese alle sanzioni stesse; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso FABRIZIO LANZA; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione/falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., in combinato disposto con art. 2909 cc e 654 CPP" (cfr. ricorso p. 3), per Ric. 2021 n. 23965 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10.2022 -2- non avere la C.T.R. disposto la sospensione del presente giudizio (sulle sanzioni) in attesa della definizione, con decisione passata in giudicato, del giudizio (pregiudicante) sull'imposta; che, pendendo innanzi a questa Corte il giudizio iscritto al n. 9895/2021 r.g., avente ad oggetto il merito della ripresa, appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo innanzi alla Quinta sezione civile - Tributaria, per la riunione e la trattazione congiunta dei due procedimenti;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, innanzi alla Quinta sezione civile - Tributaria per la riunione del presente giudizio, iscritto al n. 23965/2021 r.g. a quello anteriormente iscritto al n. 9895/2021 r.g. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione