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Ordinanza Interlocutoria — n. 35793/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends appeal due to new simplified settlement procedure under Law 130/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35793/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal pending the application of a new simplified settlement procedure introduced by Law 130/2022. The taxpayer had requested this expedited resolution regarding a tax assessment based on a presumed partnership, while the tax agency argued for dismissal due to missing procedural documents. The court granted the suspension to allow the parties to utilize the new legal framework before resuming the case.

Regesto Legislator

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Law n. 130/2022, Art. 5; The court may suspend proceedings to allow parties to utilize the simplified settlement procedure established by the new legislation.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified settlement procedure Law 130/2022 tax assessment dispute procedural suspension gruppo finanziario vigilato inchiesta per frode fiscale complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Law n. 130/2022, Art. 5, comma 1
- aveva imputato a quest'ultimo, nella misura del 25%, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.
Law n. 130/2022, Art. 5, comma 10
- aveva imputato a quest'ultimo, nella misura del 25%, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.
Civil Procedure Code, Art. 380 bis
art. 380 bis cod. proc. civ
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 20658 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Franco Sensoli, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso, dall'Avv.to Samuele Donatelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Battista Conte, sito in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 99; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 98/04/2021, depositata in data 14 gennaio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Franco Sensoli avverso la sentenza n. 1826/04/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto che aveva accolto il ricorso del suddetto contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TVP020200932/2012 con il quale l'Ufficio - previo p.v.c. della G.d.F. nei confronti di Greco Group s.r.l. - aveva imputato a quest'ultimo, nella misura del 25%, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, il maggior reddito accertato nei confronti della società, ai fini Irap e Iva, per l'anno 2007, sulla base di una presunta società di fatto tra il sig.

Greco e il sig. Sensoli (amministratore unico della Navalsud s.r.I.) stante l'esistenza di una delega al contribuente ad operare, in via esclusiva, sul conto corrente bancario della Greco Group s.r.I.; -il giudice di appello ha confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento per il difetto assorbente di motivazione in quanto ad esso avrebbe dovuto essere allegato sia il p.v.c. della G.d.F. del 28.2.2011 nei confronti di Greco Group s.r.I., che l'allegato n. 1 del p.v.c., intitolato "notizie generali" con il verbale di assemblea soci del 15.2.07 relativo al conferimento della delega al Sensoli per qualsiasi operazione bancaria sul conto corrente della detta società; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione V ordina