Ordinanza Interlocutoria — n. 35792/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24990-2021 proposto da: VALENTI GASPARE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CALDERARO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - t avverso la sentenza n. 1856/14/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
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Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 35792/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 1856/14/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24990-2021 proposto da: VALENTI GASPARE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CALDERARO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - t avverso la sentenza n. 1856/14/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Il contribuente Gaspare Valenti ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha rigettato l'appello del contribuente ed accolto l'appello incidentale dell'Ufficio in tema di spese del giudizio, ponendole integralmente a carico del primo. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge;
PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte. Così deciso in R