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Ordinanza Interlocutoria — n. 35791/2022 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal to allow simplified resolution under new law before final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35791/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax appeal regarding automated control prerequisites for a liquidated company. The Regional Tax Commission had rejected the taxpayer's claim that a minimum subsistence income disclosure triggered automatic tax audits, requiring independent verification instead. The court granted the suspension request to facilitate a simplified resolution of the dispute under the new legislative framework.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022; Art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973: The court may suspend proceedings to enable a simplified resolution of the dispute under the specific provisions of the law.

Parole chiave

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tax appeal suspension automated control prerequisites simplified resolution procedure subsistence income disclosure Regional Tax Commission contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022
130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte.
Art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia che ha confermato la pronuncia della C I P di Brescia, dove erano accolte le ragioni della contribuente in tema di presupposti per il controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973.
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia che ha confermato la pronuncia della C I P di Brescia, dove erano accolte le ragioni della contribuente in tema di presupposti per il controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24439-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro OSA - OFFICINA SERVIZI ALBERGHIERI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO D'ARRIGO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 734/23/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia che ha confermato la pronuncia della C I P di Brescia, dove erano accolte le ragioni della contribuente in tema di presupposti per il controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973. Più in particolare, la CTR ha ritenuto che non costituisse presupposto di controllo automatizzato con emissione di cartella l'indicazione del reddito minimo di sopravvivenza (di cui alla disciplina delle società di comodo), esposto in dichiarazione dei redditi, ma fosse necessario accertamento autonomo, non potendo valere il test negativo quale reale capacità reddituale in concreto.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte. Ric. 2021 n. 24439 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Così deciso