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Ordinanza — n. 35775/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax agency's appeal inadmissible because the taxpayer renounced inheritance, losing standing as a passive subject.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35775/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the taxpayer had renounced her father's inheritance. The court ruled that without being an heir, the taxpayer could not be considered a passive subject liable for the tax debt. Consequently, the lower court's judgment annulling the tax assessment against the partner was upheld, and the agency was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 5 T.U.I.R.: The renunciation of inheritance by a partner of a partnership company deprives them of standing as a passive subject for tax purposes, rendering an appeal by the tax authority against a partner inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility renunciation of inheritance passive subject standing partnership company tax tax liability distribution soggetti passivi reddito delle partecipazioni in diritto tributario accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2909 c.c.
Art. 5 T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986)
e dell'art. 5 del T.U.I.R.
art. 96 cod. proc. civ
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità della precedente udienza deposita memorie rinunciando alla richiesta di condanna dell'Ufficio per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.
artt. 2909 cod. civ
civ., l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778
115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n.
Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18109-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CARUSO VINCENZA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 38 presso lo studio dell'avvocato MONCADA GIANLUCA, rappresentata e difesa dall'avvocato LO GIUDICE SALVATORE; - contro ricorrente - Z//2( avverso la sentenza n. 3018/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11 /2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: Caruso Vincenza, nella sua qualità di erede di Caruso Antonio, legale rappresentante e socio della "Nuova FC Costruzioni s.n.c. di Caruso Antonio e Ferrante Andrea" ricorreva avverso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva determinato, per l'anno 2006, maggiori componenti positivi di reddito pari ad euro 192.668,00 da imputare alla società e rettificato il reddito di partecipazione di ciascuno dei soci da euro 35.457,00 ad euro 131.801,00; la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, con sentenza n. 34/01/2013 depositata il 14 gennaio 2013 accoglieva il ricorso della parte contribuente rilevando che il reddito di partecipazione accertato conseguiva al maggior reddito della predetta società contestato con un avviso di accertamento annullato dalla sentenza n. 538/01/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento depositata il 10 novembre 2011: quest'ultima sentenza è stata successivamente impugnata ma la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 4207/9/2017, depositata il 25 ottobre 2017, ha dichiarato inammissibile l'appello e a seguito della mancata impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale è passato in Ric. 2021 n. 18109 sez.

MT - ud. 08-11-2022 -2- giudicato l'annullamento dell'accertamento effettuato nei confronti della società di persone; la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 3018/14/2020 depositata il 9 giugno 2020, respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il valido accertamento del maggior reddito conseguito dalla società di persone costituisce effettivamente un presupposto imprescindibile della presunzione dl distribuzione di tale maggior reddito ai soci, di cui l'accertamento notific:ato ai soci a titolo personale non indichi alcun ulteriore fondamento e poiché, nel caso di specie, l'accertamento effettuato nei confronti della società è stato definitivamente annullato, ne deriva che pure l'accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione percepito dal socio deve essere annullato.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità della precedente udienza deposita memorie rinunciando alla richiesta di condanna dell'Ufficio per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. e insistendo perché sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso per avere rinunciato all'eredità del padre Caruso Antonio come testimoniato dall'allegata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 39/04/11 depositata il 14 gennaio 2011 e quindi per non poter essere considerata soggetto passivo dell'imposta dovuta.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio; con ordinanza interlocutoria n. 26782 del 2022 questa Corte rinviava a nuovo ruolo invitando le parti a depositare documentazione idonea attestante la rinuncia all'eredità da parte della Ric. 2021 n. 18109 sez. MT - ud. 08-11-2022 -3- controricorrente, la quale in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e dell'art. 5 del T.U.I.R. (d.P.R. n. 917 del 1986) in quanto dall'annullamento con sentenza passata in giudicato dell'avviso di accertamento nei confronti della società non discende automaticamente la caducazione di quello nei confronti dei soci tutte le volte in cui l'avviso di accertamento nei confronti della società non venga annullato per ragioni afferenti il merito della ripresa tributaria ma per ragioni formali.

Vista l'allegata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 39/04/11 depositata il 14 gennaio 2011, passata in giudicato come da attestazione della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Agrigento del 29 settembre 2022 nella quale si afferma che la ricorrente ha provato di avere rinunciato all'eredità del proprio padre, nei confronti del quale era stata proposta dall'Amministrazione finanziaria l'originaria pretesa tributaria, che dunque non può essere avavzata nei confronti della Caruso Vincenza; pertanto, non essendo Caruso Vincenza erede del defunto contribuente Caruso Antonio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n. 30191). Ric. 2021 n. 18109 sez. MT - ud. 08-11-2022 -4-

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.900 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di