Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35772/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal for inadmissibility due to improper legal grounds under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35772/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax contributor's appeal inadmissible for failing to cite the correct legal grounds. The lower court had dismissed the appeal based on procedural timeliness regarding tax notice, but the appellant argued the decision lacked sufficient reasoning. The court ruled that the appellant's specific complaints about missing notifications and insufficient motivation were legally misplaced and should have been raised under different articles of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they cite insufficient motivation or substantive law violations when the correct ground is the violation of the constitutional minimum of motivation under Art. 111, para. 6, Constitution, or the lack of a reasoned decision under Art. 360, para. 1, n. 4, c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
Civil Procedure Code Cassation Appeal Insufficient Motivation Tax Notice Procedural Admissibility Constitutional Minimum Inadmissible Grounds notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente deduce omessa e insufficiente Ric.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 54, d.l. n. 83 del 2012
5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art.
art. 360 cod. proc. civ
4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ.
art. 112 c.p
28777 del 2022); l'omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell'art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di Ric.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 329 del 2016
5, c.p.c., giacché queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa (Cass. n. 329 del 2016;
Cass. 35708 del 2021
Cass. n. 7090 del 2022
Cass. n. 22598 del 2018
4, c.p.c:.: cfr., ex multis, Cass. n. 22598 del 2018).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4537-2021 proposto da: BALZI GIANFRANCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIOONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLA GARAVAGLIA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE MILANO, (C.F. 13756881002) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1553/07/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11 /2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la parte contribuente, in riassunzione da precedente giudizio incardinato innanzi al giudice di pace, impugnava delle c:artelle esattoriali di cui deduceva l'illegittimità stante l'omessa o inesistente notifica degli atti prodromici; la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l'appello affermando di confermare la motivazione del giudice di primo grado e rilevando che la parte contribuente avrebbe potuto - ma non lo ha fatto - impugnare il primo atto la cui notifica si è perfezionata con deposito presso la casa comunale, così come l'avviso notificato a mezzo PEC, chiedendo al giudice di verificare l'esistenza della pretesa tributaria e accertare l'esistenza del vizio di notifica, cosicché la pretesa impositiva si è dunque cristallizzata e pertanto il ricorso davanti la Commissione Tributaria Provinciale è stato correttamente dichiarato tardivo e inammissibile.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso affidato ad un motivo di ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente deduce omessa e insufficiente Ric. 2021 n. 04537 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- motivazione in ordine alla richiesta di dichiarare nulla l'iscrizione ipotecaria registro generale n. 44183 e registro particolare n, 9842, numero presentazione 297, del 20 luglio 2010 perché l'omessa comunicazione preventiva al contribuente dell'ipoteca giudiziale contestata ne comporta la nullità.

Il motivo di impugnazione è inammissibile. In effetti, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla questione della nullità dell'iscrizione ipotecaria per omesso invio della comunicazione preventiva e quindi avrebbe dovuto impugnare la sentenza sotto il profilo del n. 4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. Invece il ricorso, essendo fondato sulla denunciata violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è conseguentemente inammissibile sulla base dei seguenti principi affermati da questa Corte: il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112, cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

L'erronea sussunzione nell'uno piuttosto che nell'altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass. n. 7268 del 2012; Cass. n. 28777 del 2022); l'omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell'art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di Ric. 2021 n. 04537 sez. MT - ud. 08-11-2022 -3- una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., giacché queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa (Cass. n. 329 del 2016;

Cass. 35708 del 2021). Peraltro, secondo questa Corte: in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022) Nel caso di specie il ricorso della parte ricorrente, invocando la violazione del n. 5 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., non si è attenuto ai suddetti principi laddove ha censurato per insufficienza della motivazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, mentre, per quanto riguarda la censura relativa all'omessa notifica, andava anch'essa proposta ex n. 4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. sotto il profilo della violazione del minimo costituzionale di motivazione (l'obbligo di motivazione è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di Ric. 2021 n. 04537 sez.

MT - ud. 08-11-2022 -4- legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c:.: cfr., ex multis, Cass. n. 22598 del 2018). Pertanto, il ricorso della parte contribuente va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stess