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Ordinanza — n. 35771/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to lack of necessary joinder of all partners in the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35771/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that rejected an appeal for insufficient specificity of grounds. The court held that the tax appeal filed by one partner of a limited partnership company necessarily required the joinder of all partners as necessary co-litigants. Consequently, the lower court's judgment was annulled and remanded for retrial with proper party inclusion.

Regesto Legislator

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Art. 14, 29, 61 d.lgs. n. 546/1992; Art. 101, 102, 112, 157, 159 c.p.c.; Art. 111 Cost.: In tax proceedings regarding the unitary assessment of partnerships, the joinder of all partners is necessary, and a judgment rendered without their participation is absolutely null.

Parole chiave

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necessary joinder of parties tax appeal specificity limited partnership litigation absolute nullity of judgment unitary tax assessment amministrazione fiscale contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 14, 29, 61 d.lgs. n. 546/1992
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs.
Art. 101, 102, 112, 157, 159 c.p.c.
Art. 111 Cost.
n.546/1992, nonché degli articoli 101, 102, 112, 157 e 159 c.p.c., oltre all'art. 111 Cost., nella sostanza lamentando la violazione del litisconsorzio necessario fra società di persone e soci.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 53, primo comma, d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell'art. 53, primo comma, d.lgs.
art. 111 Cost
n.546/1992, nonché degli articoli 101, 102, 112, 157 e 159 c.p.c., oltre all'art. 111 Cost., nella sostanza lamentando la violazione del litisconsorzio necessario fra società di persone e soci.
art. 5 d.P.R. 22/12
12-10-2022 -2- rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n.
art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 aprile 2016 n.7789
ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789).
Cass. V, n. 3830/2010
Cass. V, n. 3830/2010, Cass.
Cass. V, n. 3789/2018
3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018).
Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008
Il secondo motivo costituisce pregiudiziale di rito ed è assorbente, poiché per costante giurisprudenza di questa Corte, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della Ric.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18641-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LAN OTITE INES; - intimata - avverso la sentenza n. 381/13/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA di CATANIA, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, che ha dichiarato inammissibile l'appello erariale per carenza nella specificità dei motivi sulla pronuncia della CTP di Catania ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di rideterminazione del reddito di impresa, quale socia accomandate della ditta Beverage SN di Spampinato Nunzio & C. s.a.s., nello specifico annullando l'atto impositivo di ripresa a tassazione su reddito induttivamente ricostruito in mancanza di scritture contabili andate distrutte.

Il ricorso è affidato a due motivi, mentre rimane intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 53, primo comma, d.lgs. n. 546,11992, nella sostanza lamentando che i motivi di appello fossero chiari e specifici nella loro critica al decam. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 14, 29 e 61 d.lgs. n.546/1992, nonché degli articoli 101, 102, 112, 157 e 159 c.p.c., oltre all'art. 111 Cost., nella sostanza lamentando la violazione del litisconsorzio necessario fra società di persone e soci.

Il secondo motivo costituisce pregiudiziale di rito ed è assorbente, poiché per costante giurisprudenza di questa Corte, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della Ric. 2021 n. 18641 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo la riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando:

a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi;

b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci;

c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i Ric. 2021 n. 18641 sez. MT - ud. 12-10-2022 -3- gradi di merito;

d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del pres