Cassation court dismisses tax appeal regarding capital contributions from third parties not qualifying for loss absorption exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission ruling that classified a bank transfer as a taxable active surplus rather than a loss-absorbing capital contribution. The taxpayer argued the funds were a donation from a shareholder's father exempt from tax, while the tax authority contended the transfer originated from a third-party intermediary company. The court held that fiscal exemptions for loss-absorbing contributions apply strictly to direct shareholder payments and cannot extend to funds provided by third parties, even if delegated by shareholders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 88, comma 4, d.P.R. 917/1986; Art. 95, comma 1; Art. 87, comma 1, d.P.R. 917/1986: Fiscal exemptions for loss-absorbing contributions apply exclusively to direct payments by shareholders and do not extend to funds provided by third parties, even when delegated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3860-2021 proposto da: ECORECUPERI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA BI I I, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LAI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 255/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sardegna che ha confermato la pronuncia della CTP di Cagliari ove non era state apprezzate le sue ragioni in tema di finanziamento soci. Più in particolare, entrambi i collegi di merito hanno ritenuto che la somma accreditata sul conto della società contribuente fosse da intendersi come sopravvenienza attiva, assoggettata ad IRES e non come donazione (indiretta) del padre dei soci, sig. Franco Stefana, che aveva fatto accreditare le somme per il tramite di una società di intermediazione (UBS Fiduciaria s.p.a.), al fine di evitare gli oneri bancari di un doppio trasferimento.
Si è costituito con tempestivo controricorso l'Agenzia delle entrate. In prossimità dell'udienza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 88, comma quarto, d.P.R. 917/1986, nonché degli articoli 769, 782, 809 c.c., segnatamente per non aver fatto rientrare fra i versamenti a fondo perduto dei soci, esenti da imposta, la donazione del loro padre, ritenuta per un verso nulla in quanto priva dei requisiti di forma, né qualificata come indiretta (con ciò superando il limite della forma per atto pubblico ad substantiam), Ric. 2021 n. 03860 sez.
MT ud. 12-10-2022 -2- perché la norma agevolativa andrebbe applicata unicamente ai versamenti di soci e non di terzi. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di tardività sollevata dal patrono erariale, poiché il ricorso per cassazione sarebbe stato spedito il 27 gennaio 2021, quando il termine ultimo sarebbe stato il 25 gennaio 2021. Sennonché, dall'esame del ricorso emerge che il ricorso per cassazione sia stato consegnato all'UNEP entro quella data del 25 gennaio 2021, adempimento essenziale e termine ultimo per la parte ricorrente (cfr.
Cass. III, n. 23089/2005 e, successiva, fra cui Cass. 1, n. 4020/2017). Nel merito, questa suprema Corte di legittimità è intervenuta più volte per affermare come in tema di determinazione del reddito d'impresa, l'esenzione prevista dall'art. 55 (oggi 88), quarto comma, del d.P.R. n. 22 dicembre 1986 n. 917, che, nella versione "ratione temporis" applicabile, non considera sopravvenienze attive i versamenti dei soci in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nome collettivo o in accomandita semplice, pur estendendosi, in virtù del combinato disposto degli artt. 95, primo comma, e 87, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 alle società di capitali, non è applicabile ai conferimenti effettuati da soggetti diversi dai soci della beneficiata, anche se da questi ultimi delegati al pagamento nell'ambito di operazioni tra società del medesimo gruppo, in quanto trattandosi di disposizione fiscale di favore, che sottrae a tassazione le suddette tipologie di versamenti, è norma di natura eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione (Cfr.
Cass. V, n. 22917/2014). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM Ric. 2021 n. 03860 sez. MT - ud. 12-10-2022 -3- La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente illa rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dell