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Ordinanza — n. 35752/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35752/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35752/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15596-2021 proposto da: CIABATTONI GABRIELLA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA ANTONIEITA CATALDI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI; - resistente- avverso il decreto di omologa RG 696/2019 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35752/2022 — snciv · Corte di Cassazione: FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 15596 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G. 15596/2021 - CIABATTONI GABRIELLA c. INPS Con decreto ex art. 445 bis, quinto comma, c.p.c. del 30.11.2020 il tribunale di Ascoli Piceno ha omologato l'accertamento sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, richiesto da Gabriella Ciabattoni, secondo le risultanze probatorie a indicate nella relazione del C.T.U., compensando, tuttavia, integralmente le spese del giudizio in quanto la ricorrente aveva proposto altro ricorso per il riconoscimento del medesimo beneficio in relazione alla medesima domanda amministrativa e del fatto che ell'altro giudizio il giudice aveva liquidato già le spese in suo favore.

Parole chiave

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ripristino delle prestazioni d'invalidità contenzioso dell'assicurazione invalidità inesigibile malgrado lesioni salute graduazione dell'invalidità spese legate all'invalidità risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15596-2021 proposto da: CIABATTONI GABRIELLA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA ANTONIEITA CATALDI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI; - resistente- avverso il decreto di omologa RG 696/2019 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 15596 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G. 15596/2021 - CIABATTONI GABRIELLA c. INPS Con decreto ex art. 445 bis, quinto comma, c.p.c. del 30.11.2020 il tribunale di Ascoli Piceno ha omologato l'accertamento sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, richiesto da Gabriella Ciabattoni, secondo le risultanze probatorie a indicate nella relazione del C.T.U., compensando, tuttavia, integralmente le spese del giudizio in quanto la ricorrente aveva proposto altro ricorso per il riconoscimento del medesimo beneficio in relazione alla medesima domanda amministrativa e del fatto che ell'altro giudizio il giudice aveva liquidato già le spese in suo favore.

Con ricorso depositato in data 11.6.21, la signora Ciabattoni ha impugnato il decreto di omologa del tribunale di Ascoli Piceno. L'INPS è rimasto intimato. Un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91, 92 e 445 bis c.p.c. in relazione alla violazione del principio della soccombenza nonché degli arti. 2 e 111 Cost.; un secondo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per violazione principi di disponibilità e di valutazione delle prove, nonché violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. in relazione ai principi di lealtà e probità nonché del principio della soccombenza, poiché dagli atti di causa non risultava che il verbale impugnato né la domanda amministrativa fossero i medesimi.

Con nota dell'11.1.22, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la dichiarazione di rinuncia è stata notificata ritualmente alla controparte con pec del 28.12.21. Ne deriva che il giudizio deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse della parte. Nulla per spese essendo l'INPS rimasto intimato. p.q.m. dichiara estinto il giudizio. Così deciso Roma nella camera di consiglio del 10 giugno