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Ordinanza — n. 35749/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Supreme Court order to add attorney fee deduction for tax agency's counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35749/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous Supreme Court order regarding tax litigation costs. The original order failed to mention that the tax agency's defense had requested the deduction of fees for their counsel, an omission noted in the agency's written submissions. The court ruled that this clerical mistake was fixable and ordered the insertion of specific text acknowledging the attorney's fee deduction.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: A material error in a judicial order omitting a request for attorney fee deduction is correctable, requiring the insertion of the omitted text to reflect the actual procedural posture.

Parole chiave

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material error correction attorney fee deduction tax agency litigation clerical omission remedy supreme court order istanza tardiva di restituzione dei termini opposizione tardiva restituzione speciale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Art. 378 c.p.c.
art. 378 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013, Rv.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020
627802 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 28090-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ERSILIO GAVINO, GIOVANNI CAUSI; - ricorrente - contro TARDITI GIAMBA l'ISTA; - intimato - avverso l'ordinanza n. 33389/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 28090 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- Adunanza camerate del 17 maggio 2022 - Pres. Leone, rel. Buffa n. 57 - R.G. 28090/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE c. TARDITI GIAMBATTISTA L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art.391 bis c.p.c. contro l'ordinanza n. 33389/2021 dell'il_ novembre 2021, con cui questa Corte aveva accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione nei confronti del sig. Tarditi Giambattista, condannando il controricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, senza tener conto che nella memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 8 aprile 2021, il difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossone aveva chiesto la distrazione delle spese e dei compensi, quale antistatario.

Il sig. Tarditi è rimasto intimato. La parte istante ha depositato memoria. Risulta in atti che la parte istante ha effettivamente richiesto in sede di memoria ex art.378 c.p.c. la distrazione delle spese e dei compensi in favore del difensore antistatario e che il vizio è emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013, Rv. 627802 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020, Rv. 658456 - 01).

Il ricorso va accolto nei termini che seguono, disponendo che l'ordinanza n. 33389/2021, nella parte del dispositivo, a pag. 6 e 7, sia corretta di modo che, subito dopo la condanna alle spese siano indicate le parole "con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Calisi, antistatario". p.q.m. accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza n. 33389/2021 sia corretta nella parte del dispositivo, a pag. 6 e 7, di modo che, subito dopo la condanna alle spese, siano indicate le parole "con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Calisi, antistatario".

Così dec