Cassation Court dismisses appeal against INPS fee order in agricultural worker re-enrollment case, ruling fee exemption statute does not apply.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Sabino Adelina against the Second Instance Court's order for her to pay litigation costs. Adelina argued she was entitled to fee exemption because she had submitted a financial declaration and filed the case to restore her name to the agricultural workers list. The court rejected this claim, holding that the fee exemption statute applies only to direct claims for social benefits, not to procedural actions seeking re-enrollment in agricultural worker lists without a concurrent benefit claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 disp. att. c.p.c.; D.P.R. n. 115/2002: The fee exemption regime under Art. 152 disp. att. c.p.c. applies exclusively to proceedings directly seeking social or pension benefits and does not extend to procedural actions aimed solely at re-enrolling individuals in agricultural worker lists.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14027-2021 proposto da: SABINO ADELINA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO NACCARATO; - ricorrente - contro INPS - STITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimata - avverso la sentenza n. 1110/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 14027 sez.
ML - ud. 17-05-2022 -2- Adunanza camerale del 17 maggio 2022 - Pres. Leone, rel. Buffa n. 56 - R.G. 14027/2021 SABINO ADELINA c. INPS La corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 2 febbraio 2021, ha riformato la sentenza del tribunale di Castrovillari (che aveva dichiarato l'illegittimità della cancellazione di Sabino Adelina dall'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'anno 2007) ed ha rigettato il ricorso proposto da Sabino Adelina avverso la detta cancellazione, con condanna della medesima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la sig.ra Sabino con un unico motivo; l'INPS è rimasta intimato. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 115/2002, art. 76, comma 1 e art. 92, per aver la corte territoriale posto a carico della medesima le spese del doppio grado di giudizio, nonostante la stessa avesse prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. e versasse nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali sin dal momento del deposito del ricorso di primo grado e la detta dichiarazione si trovasse spillata e sottoscritta accanto alla nota di iscrizione a ruolo.
Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha già rilevato che l'art. 152 att. c.p.c. è applicabile alle cause previdenziali ed assistenziali ma non anche a quelle aventi ad oggetto il mero disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura e la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, senza proposizione di contestuale domanda per prestazione previdenziale. Infatti, in fattispecie analoghe, questa Corte ha ribadito il principio generale secondo cui «Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Nello specifico, la Corte ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Così, Cass. nr. 16676 del 2020; cfr. anche Cass. n. 29010 del 2020; Cass. n. 16535 e 38701 del 2021). Nulla per spese, essendo l'INPS rimasto intimato. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello